Cassazione Civile, Ordinanza n. 18980/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva già proposto ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza/sentenza di Cassazione n. 2223/2018 che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione della Commissione tributaria regionale, la quale aveva confermato l'avviso di liquidazione con revoca delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di immobili rientranti in un piano di lottizzazione convenzionato. Nel ricorso per revocazione la società deduceva un unico motivo: omessa pronuncia e/o errore di fatto sulla questione della decorrenza del termine triennale per la revoca dell'agevolazione, sostenendo che, poiché al momento della registrazione sussisteva già la causa di revoca (in particolare la presenza di opere di urbanizzazione già complete), il termine avrebbe dovuto decorrere da quel momento. L'Agenzia delle Entrate resisteva eccependo preliminarmente la tardività della notificazione del ricorso e, nel merito, l'inesistenza di un errore di fatto revocatorio, trattandosi di valutazione di merito insindacabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, applicando il principio della scissione degli effetti della notificazione e considerando rilevante la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario entro il termine. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, osservando che la decisione impugnata non presentava né errore di fatto né omessa pronuncia: la precedente pronuncia aveva infatti già esaminato la questione, affermando che, in caso di mancata utilizzazione edificatoria dell'area, il termine triennale di decadenza per la revoca decorre solo allo spirare del quinquennio concesso al contribuente per realizzare l'utilizzazione edificatoria, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria. Poiché la società stessa prospettava la mancata completa utilizzazione edificatoria del terreno, la Corte ha escluso che la sola esistenza delle opere di urbanizzazione potesse anticipare la decorrenza del termine. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 33, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 338
La norma disciplina l'agevolazione fiscale per l'acquisto di immobili inseriti in un piano di lottizzazione convenzionato e il relativo meccanismo di revoca in caso di mancata utilizzazione edificatoria nei termini previsti.
Richiamato in via generale nel precedente delle Sezioni Unite sul perfezionamento della notificazione e sulla rinnovazione dell'opposizione tardiva, quale esempio della rilevanza della tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte introduttiva dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione della sentenza di Cassazione, l'errore revocatorio deve consistere in un vero errore di percezione dei fatti risultanti dagli atti e non può coincidere con una critica alla valutazione o alla soluzione giuridica adottata dalla Corte nella decisione impugnata.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta dal ricorrente sia stata già affrontata, anche implicitamente, nella motivazione della decisione, poiché in tal caso la censura tende in realtà a contestare il contenuto decisorio e non una lacuna motivazionale.
- In materia di agevolazioni fiscali collegate all'utilizzazione edificatoria di aree, il termine di decadenza per la revoca decorre solo quando sia definitivamente spirato il termine concesso per realizzare l'utilizzazione edificatoria complessiva dell'area, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria; la mera esistenza delle opere di urbanizzazione non è sufficiente a far decorrere anticipatamente la decadenza.
- Ai fini della tempestività della notificazione dell'impugnazione, opera il principio della scissione degli effetti della notifica: per il notificante rileva il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, non quello del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
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