Cassazione Civile, Ordinanza n. 20398/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnò una cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione gli chiedeva il pagamento di una somma rilevante a titolo di IRPEF, IVA e IRAP per più annualità. Dedusse irregolarità del procedimento di riscossione e la mancata notificazione dei prodromici avvisi di accertamento. In primo grado il ricorso fu accolto. In appello, dopo la costituzione anche dell’Agenzia delle entrate, la commissione regionale ritenne che il giudizio e la sentenza di primo grado fossero nulli per mancato rispetto del litisconsorzio necessario con l’ente creditore, non chiamato in primo grado, e rimise la causa al giudice di primo grado. Il contribuente ricorse per cassazione con tre motivi: con i primi due denunciò ultrapetizione e omessa pronuncia, sostenendo che il giudice d’appello aveva esaminato questioni estranee alla controversia; con il terzo contestò la declaratoria di nullità per asserito litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e Agenzia delle entrate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché riferiti a questioni non decisive rispetto alla ratio della sentenza impugnata, fondata esclusivamente sulla declaratoria di nullità per preteso difetto di contraddittorio. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione: la mancata chiamata dell’Agenzia delle entrate non determina nullità del processo ai sensi degli artt. 14 e 59 del d.lgs. n. 546 del 1992. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il riesame dell’appello e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dai motivi per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte non esamina nel merito tali doglianze perché non pertinenti alla ratio decisoria della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza d’appello; le doglianze sono dichiarate inammissibili perché rivolte a questioni irrilevanti rispetto alla declaratoria di nullità.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
La Corte richiama la norma per affermare che l’eventuale chiamata in causa dell’ente creditore grava sull’agente della riscossione, ma ciò non comporta litisconsorzio necessario.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ne ricava un litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione.
artt. 14 e 59, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte afferma che la mancata costituzione dell’ente creditore, non chiamato in giudizio, non integra nullità del processo né giustifica il rinvio al primo giudice per difetto di contraddittorio.
Indicato in relazione al deposito di memoria nella fase camerale.
Massime di principio
- Nel processo tributario di impugnazione della cartella di pagamento, l’ente titolare del credito e l’agente della riscossione non sono litisconsorti necessari: la domanda proposta contro uno solo di essi non è per ciò sola inammissibile e non determina nullità del giudizio.
- Se il contribuente impugna la cartella indirizzando l’azione al concessionario della riscossione, l’eventuale chiamata in giudizio dell’ente creditore non è imposta al giudice a pena di nullità; l’onere di chiamarlo, ove ritenuto necessario per evitare di sopportare gli effetti della lite, grava sull’agente della riscossione.
- Le censure di ultrapetizione o omessa pronuncia sono inammissibili quando investono questioni estranee alla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie se la decisione si fonda su una questione preliminare assorbente.
- La nullità del giudizio per difetto di contraddittorio va esclusa quando la controversia riguarda una cartella di pagamento e la pretesa partecipazione necessaria dell’ente creditore non trova base nel sistema processuale tributario interpretato secondo la giurisprudenza di legittimità.
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