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Sentenza

Sentenza n. 1710/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1672/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 1672/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, complessivi euro 2.000 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, conferita su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, non indicava né il TAR adito né gli estremi identificativi della sentenza civile della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza, limitandosi a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla carta docente. Il difensore della parte ricorrente era assente alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura generica apposta su foglio separato e poi depositata in copia informatica insieme al ricorso nativo digitale non beneficia dell'eccezione riconosciuta alla procura apposta materialmente in calce o a margine del ricorso cartaceo, poiché la mera congiunzione telematica dei documenti non dimostra né la consapevolezza della parte circa l'atto oggetto del mandato né la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura su foglio separato depositata telematicamente con l'atto, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a individuare specificamente la controversia. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha consolidato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la scelta dell'opzione meno prudente non integra obiettiva incertezza normativa. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessaria l'adozione dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della parte ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora richiesta dal ricorrente nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Impone che il difensore sia munito di procura speciale; la procura deve consentire di individuare specificamente la controversia, l'autorità giudiziaria e l'oggetto del ricorso.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la procura su foglio separato al processo telematico, ma non esonera dalla necessità che essa contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. con riguardo alla possibile sanatoria dei vizi processuali; il Collegio esclude che tale disciplina consenta di rinnovare una procura speciale mancante o inidonea dopo la proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare, dopo la proposizione, la mancanza del requisito di ammissibilità della procura speciale nel processo amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    L'errore scusabile è rimedio eccezionale, applicabile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando la parte abbia scelto l'orientamento processuale meno prudente tra indirizzi già esistenti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio non opera, secondo il giudice, quando il difensore non è presente alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato per evidenziare la regola generale del patrocinio mediante difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la necessità della difesa tecnica e della corretta formalizzazione della procura.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile da eseguire.

  • art. 99 c.p.a.

    Non direttamente applicato, ma richiamato nel quadro della pronuncia dell'Adunanza plenaria sul requisito della procura speciale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia; una formula generica riferita soltanto alla materia sostanziale non è idonea a conferire lo ius postulandi per uno specifico giudizio.
  • Quando la procura è redatta su documento analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, la sua trasmissione o collocazione telematica congiunta non basta, di per sé, a renderla una procura speciale apposta in calce al ricorso né a supplire alla mancata indicazione degli elementi identificativi della controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata anteriormente alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • La mancanza o inidoneità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non è riconoscibile quando la parte, in presenza di orientamenti interpretativi già esistenti e di una soluzione processuale più prudente, abbia scelto l'opzione meno cautelativa; una successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti non determina, da sola, obiettiva incertezza normativa.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore non partecipi alla camera di consiglio, poiché l'assenza è interpretata come rinuncia alla possibilità di contraddire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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