Cassazione Civile, Ordinanza n. 18133/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un amministratore giudiziario di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale aveva chiesto la liquidazione del compenso finale per l'attività svolta, deducendo che i due acconti già percepiti riguardavano solo parzialmente la gestione e non esaurivano il credito maturato. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione proposta contro il decreto di rigetto del GIP, ritenendo che gli acconti già liquidati coprissero l'attività utile svolta e che, per la fase successiva, non fosse stata provata un'ulteriore gestione meritevole di compenso; inoltre aveva valorizzato il fatto che l'ausiliario era stato revocato per condotte illegittime. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto: 1) omessa/errata imputazione del secondo acconto a una gestione diversa, sostenendo che entrambi gli acconti erano relativi alla liquidazione finale nel procedimento penale; 2) violazione dell'art. 2-octies l. n. 575/1965, perché il tribunale avrebbe considerato gli acconti come satisfattivi dell'intera attività senza tener conto della loro natura provvisoria; 3) omesso esame e errata valutazione delle prove circa l'effettiva attività gestoria svolta, documentata da diario, bilanci, verbali e relazioni; 4) violazione degli artt. 3 e 4 d.P.R. n. 177/2015, sostenendo che la revoca dell'amministratore non comporti di per sé l'esclusione del compenso. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché miravano a rivalutare il merito e la prova, e infondati il secondo e il quarto perché il diritto al compenso presuppone, implicitamente ma indefettibilmente, l'adempimento diligente dell'incarico e l'assenza di condotte contrarie alla legge o agli interessi della procedura. Poiché i giudici di merito avevano accertato che l'ausiliario aveva tenuto condotte illegittime tali da giustificarne la revoca, è stata confermata la negazione di ulteriori somme oltre gli acconti già corrisposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'opposizione alla mancata liquidazione del compenso finale. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. La decisione afferma che, in materia di compensi dell'ausiliario del giudice e dell'amministratore giudiziario, il presupposto per ottenere acconti e saldo è che l'incarico sia stato svolto attenendosi alle direttive del giudice e senza porre in essere condotte contrarie alla legge o agli interessi della procedura; in difetto di tale requisito, può essere negata la liquidazione di ulteriori somme oltre agli acconti già riconosciuti.
Norme richiamate
Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione delle prove o per censurare il merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
art. 2-octies, l. n. 575/1965
La norma disciplina la liquidazione delle spese di amministrazione dei beni sequestrati; nel caso concreto non è stata ritenuta violata perché il giudice di merito ha negato ulteriori compensi in assenza di utile gestione successiva e alla luce di condotte illegittime dell'ausiliario.
artt. 3 e 4, d.P.R. n. 177/2015
Le disposizioni sui criteri di calcolo e liquidazione dei compensi presuppongono che l'amministratore abbia diritto al compenso per aver adempiuto correttamente l'incarico; non impongono la liquidazione del compenso quando l'ausiliario sia stato revocato per inadempimento e condotte contrarie alla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- In tema di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice, il diritto all'acconto e al saldo presuppone che l'incarico sia stato svolto nel rispetto delle direttive dell'autorità procedente e senza condotte in contrasto con la legge o con gli interessi della procedura.
- La revoca dell'amministratore giudiziario per condotte illegittime può incidere sulla spettanza del compenso finale, legittimando il diniego di ulteriori somme oltre agli acconti già liquidati.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di una gestione utile e la presenza di inadempimenti dell'ausiliario, tale accertamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
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