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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30946/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di evasione. Dal testo risulta che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito; in particolare veniva contestato il riscontro degli elementi costitutivi, anche soggettivi, dell'evasione e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non fossero proponibili in sede di legittimità perché meramente reiterative di questioni di merito già vagliate con motivazione corretta e non manifestamente illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, coerenti con le risultanze processuali e prive di manifeste incongruenze logiche, sia quanto alla sussistenza degli elementi dell'evasione sia quanto alla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la non applicabilità della causa di non punibilità, ritenendo che il relativo giudizio di merito sia insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici precedenti, quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e giuridicamente corretta.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre una nuova valutazione del fatto a quella dei giudici di merito, salvo che la motivazione presenti manifeste illogicità o incongruenze decisivo-rilevanti.
  • La verifica della sussistenza dei costituti oggettivi e soggettivi del reato, quando compiuta con motivazione adeguata dai giudici di merito, non è censurabile in cassazione se il ricorso mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è espressione di un giudizio di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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