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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38997/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di furto con strappo. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione di legge, mancata assunzione di prove decisive e vizi di motivazione per non aver acquisito prove richieste dalla difesa (testimonianza del benzinaio e filmati di videosorveglianza) atte a dimostrare che la persona offesa si fosse volontariamente avvicinata al banchetto gestito dall'imputato; 2) rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per le stesse prove, ritenute innovative dalla difesa; 3) nullità del riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini preliminari e messa in dubbio dell'identificazione dell'imputato; 4) eccezione di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché le richieste istruttorie erano meramente esplorative e non risultava dagli atti che il benzinaio o le telecamere avessero conoscenza diretta o ripreso i fatti; i giudici di merito hanno legittimamente ritenuto esaustivo il compendio probatorio. Il motivo sul riconoscimento fotografico è stato ritenuto infondato in quanto l'identificazione è stata validamente ripetuta in dibattimento e le eventuali incertezze possono essere colmate richiamando l'individuazione effettuata nelle indagini. L'eccezione di prescrizione è stata respinta perché il ricorrente non ha computato il termine tenendo conto del secondo comma dell'art. 161 c.p. relativo alla recidiva reiterata; il termine prescrizionale non si era quindi compiuto alla data della sentenza impugnata e non è ancora maturato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.

    Il secondo comma è richiamato per il caso di contestazione della recidiva reiterata; la recidiva incide sul computo del termine di prescrizione rendendolo non ancora maturato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a carico dell'imputato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. 5, Sentenza n. 43655 del 25/05/2015 (Volpini), Rv. 264969

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui eventuali incertezze nel riconoscimento fotografico possono essere colmate dalla successiva individuazione senza esitazioni nella fase delle indagini e/o dalla ripetizione in dibattimento.

Massime di principio

  • Le richieste istruttorie in appello o in primo grado devono essere supportate da elementi che dimostrino la loro effettiva rilevanza e la concretezza delle circostanze che si intendono accertare; non sono ammesse indagini meramente esplorative.
  • Un riconoscimento fotografico contestato può essere valorizzato se la persona offesa ripete l'identificazione in dibattimento senza esitazioni; le incertezze iniziali non annullano automaticamente la prova se esistono conferme successive.
  • Nelle eccezioni di prescrizione è essenziale computare correttamente i termini tenendo conto di tutte le cause di sospensione o di aumento previste dalla legge (es. recidiva ai sensi dell'art. 161 c.p.); un calcolo errato può far fallire l'eccezione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda ai sensi delle norme processuali; valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni manifestamente infondate.

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