Cassazione Penale, Sentenza n. 32581/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame della misura di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di 774.127,49 euro disposta sui beni immobili di proprietà della società Anto s.r.l.. Si contestava che il sequestro non poteva essere eseguito sul patrimonio della società, soggetto giuridico distinto e terzo rispetto agli indagati, salvo che non fosse provata l'intestazione fittizia o fiduciaria; inoltre si deduceva l'illegittimità per esecuzione di beni non previamente indicati in modo puntuale dal giudice ma individuati successivamente nella fase esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato la autonomia patrimoniale e soggettività giuridica della società unipersonale e disposto che, trattandosi di terzo estraneo al reato, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può gravare sul patrimonio sociale solo se sussistono elementi concreti che attestino l'intestazione fittizia o fiduciaria e la effettiva disponibilità dei beni da parte del reo. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non ha dato adeguata e motivata dimostrazione di tali elementi (gravezza, precisione e concordanza) e non ha spiegato il nesso tra le circostanze acquisite e la disponibilità degli indagati sui beni sociali. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Benevento (art. 324, comma 5 c.p.p.) per nuovo esame e, se del caso, per indicazione puntuale dei beni da sottoporre a vincolo reale.
Norme richiamate
Codice civile, artt. 2478-2497 (disciplina delle società e degli oneri collegati all'unipersonalità)
La sentenza richiama tali disposizioni per sottolineare che la società unipersonale ha autonomia patrimoniale e organizzativa e che il regime di responsabilità esclusiva del patrimonio sociale è collegato a specifici adempimenti cui il socio è soggetto
Codice di procedura penale, art. 324, comma 5
Norma invocata per il rinvio a nuovo esame al giudice competente dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata
Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014 (Gubert, Rv. 258646)
Richiamata come precedente che ammette la possibilità di riconoscere la mancata autonomia di un ente quando esso sia stato creato solo per realizzare un progetto criminoso; tuttavia tale perdita di autonomia deve essere debitamente accertata
Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018 (Rv. 274852)
Principio secondo cui la disponibilità rilevante ai fini del sequestro per equivalente coincide con il potere di fatto sul bene (possessione/controllo), non necessariamente con la proprietà formale
Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 (Rv. 255950)
Precedente che chiarisce la necessità di elementi concreti e probatori quando si ipotizza un'intestazione fittizia o fiduciaria
Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 (Rv. 252378)
Conferma il criterio probatorio che richiede gravità, precisione e concordanza per ritenere la disponibilità effettiva del reo su beni formalmente intestati a terzi
Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005 (Rv. 231390)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale a sostegno dell'esigenza di adeguata prova dell'interposizione fittizia prima di incidere sul patrimonio di terzi
Massime di principio
- La società unipersonale è soggetto giuridico distinto dal socio unico: la disponibilità dei beni della società non è automaticamente riconducibile al socio o a terzi anche se questi la gestiscono di fatto
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è misura sanzionatoria e non può gravare su terzi estranei al reato salvo che sia dimostrata, con elementi gravosi, la reale disponibilità dei beni da parte del reo (intestazione fittizia o fiduciaria)
- La cosiddetta "disponibilità" ai fini penali va accertata nella dimensione fattuale (possesso/ controllo effettivo) e non può essere dedotta solo da contatti gestionali o da accessi contabili senza chiarire il titolo
- Per ritenere l'intestazione fittizia occorrono elementi concreti, idonei a sostenere l'ipotesi in termini di gravità, precisione e concordanza: mere deduzioni o circostanze sintomatiche non sono sufficienti
- Il giudice che dispone o convalida un sequestro su beni di terzi deve motivare puntualmente il nesso tra gli elementi di fatto raccolti e la disponibilità effettiva attribuita al reo, nonché indicare, se possibile, i beni oggetto della misura
- In casi analoghi, prima di incidere sul patrimonio societario è opportuno indagare l'organizzazione della società, la storia dell'ente, i rapporti tra socio unico e società e la concreta attività svolta al momento dei fatti
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