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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24540/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente reiterativi di doglianze di merito già esaminate e disattese in appello, senza effettiva confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo di ricettazione; con il secondo ha dedotto violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 c.p. La Corte ha rilevato che entrambe le censure si limitavano a riprodurre questioni di merito già dedotte in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l'assenza di una giustificazione attendibile sulla disponibilità di dipinti e stampe di provenienza furtiva rinvenuti nell'abitazione dell'imputato e la mancata documentazione di un acquisto tramite canali leciti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata implicitamente come titolo di imputazione della ricettazione, la cui sussistenza soggettiva è stata contestata in ricorso ma ritenuta non scalfita dalla motivazione di merito.

  • art. 712 c.p.

    Norma invocata dalla difesa per chiedere la riqualificazione del fatto nel reato meno grave di acquisto di cose di sospetta provenienza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre questioni di merito già dedotte in appello, senza una concreta e specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della ricettazione, la mancata spiegazione attendibile della disponibilità del bene di provenienza illecita e l'assenza di prova di un acquisto tramite canali leciti possono costituire argomenti idonei a sorreggere l'affermazione della responsabilità.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di acquisto di cose di sospetta provenienza non può essere accolta se non è supportata da una critica effettiva e argomentata alla ricostruzione in fatto e alla valutazione degli indizi compiute dai giudici di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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