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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04927/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento perché la detenzione di sostanza stupefacente contestata sarebbe stata non punibile in quanto destinata a uso personale. La Corte rileva però che la censura non investe uno dei soli motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento, ma lamenta in modo generico e assertivo un difetto di motivazione sul mancato proscioglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Non essendo stati dedotti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, il ricorso non era esperibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla norma; sono quindi inammissibili censure diverse, come quelle che investono il mancato proscioglimento nel merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    È il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, qualificato come detenzione di sostanza stupefacente in relazione alla quale era stata applicata la pena concordata.

Massime di principio

  • L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa in cassazione solo per vizi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa doglianza è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare il ricorso contro il patteggiamento in una censura sul merito della responsabilità o sul mancato proscioglimento, salvo che il motivo rientri nei casi tipizzati dalla legge.
  • La deduzione generica di un uso personale della sostanza stupefacente, senza specifico inquadramento nei motivi consentiti, non vale a superare il limite di impugnabilità della sentenza di applicazione della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che può essere determinata anche in misura superiore al massimo ordinario nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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