Cassazione Penale, Sentenza n. 32056/2025 del 26/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado che lo aveva dichiarato responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74/2000, con riferimento anche all'art. 81 c.p.), contestando: 1) il calcolo della prescrizione (sostenendo che la causa di aumento prevista dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 avrebbe portato a un termine prescrizionale di otto anni e quindi l'estinzione anche dei fatti 2015-2017; per il 2018 invocava la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.); 2) la rideterminazione della pena in appello (contestando i criteri matematici applicati rispetto alla sentenza di primo grado); 3) la conferma della confisca (sostenendo che l'importo avrebbe dovuto essere ridotto in ragione dell'estinzione per prescrizione del fatto del 30/9/2014) e con motivi nuovi deduceva anche la non applicabilità temporale dell'art. 578-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, applicando congiuntamente gli artt. 157, 160 e 161 c.p. e l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000, il termine prescrizionale pertinente per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, tenuto conto delle interruzioni, risultava pari a dieci anni, perciò non era maturata la prescrizione per i fatti 2015-2018; ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) alla luce della pluralità e dell'entità dell'evasione (36.865,82 euro); ha ritenuto corretta la rideterminazione della pena in appello (1 anno e 11 mesi) applicando i medesimi criteri del primo grado dopo aver escluso il fatto del 2014 per prescrizione; ha confermato la legittimità della confisca per 30.569,82 euro, osservando che la confisca diretta nei reati tributari è parametrata all'imposta evasa e non viene automaticamente ridotta per effetto dell'estinzione per prescrizione di uno dei fatti; ha, infine, condannato il ricorrente alle spese e a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Fattispecie di dichiarazione fraudolenta contestata: la Corte conferma la condanna per le dichiarazioni fraudolente relative agli anni indicati e considera l'entità dell'evasione ai fini dell'esclusione della particolare tenuità.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Rilevato come norma collegata alla contestazione della pluralità di fatti (continuazione) e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Il ricorrente sosteneva che l'aumento di un terzo dei termini prescrizionali riducesse il termine a otto anni; la Corte ha invece interpretato la disposizione congiuntamente alle norme codicistiche sulla prescrizione, ritenendo che il termine effettivo, tenuto conto delle interruzioni, fosse di dieci anni.
artt. 157, 160 e 161 cod. pen.
Applicati congiuntamente per il computo della prescrizione: la Corte ne trae la conseguenza che, considerata l'interruzione, il termine prescrizionale per i reati tributari in esame raggiunge dieci anni.
La Corte nega l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità perché ricorrono pluralità e reiterazione dei fatti e l'entità dell'evasione è superiore a quanto compatibile con la tenuità.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sulla confisca nei reati tributari: la Corte conferma che la confisca diretta è parametrata all'imposta effettivamente evasa e, nel caso esaminato, l'importo confiscato è inferiore all'evasione IVA complessiva per gli anni confermati.
Il ricorrente ha invocato la non applicabilità retroattiva; la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità e non ha accolto l'eccezione, mantenendo la statuizione sulla confisca.
art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21 del 2018
Richiamato dal ricorrente in relazione alla data di entrata in vigore di modifiche processuali; la Corte non ha ritenuto fondata la dedotta non applicabilità della norma invocata.
Massime di principio
- Per i reati tributari la determinazione del termine di prescrizione richiede il coordinamento tra le norme specifiche del d.lgs. n. 74/2000 e le norme generali del codice penale sulla prescrizione (artt. 157, 160, 161): l'effetto pratico può portare a termini più lunghi di quelli calcolati singolarmente.
- L'interruzione della prescrizione (es. richiesta di rinvio a giudizio) è decisiva: senza prova o allegazione di fatti che escludano l'interruzione non può ritenersi maturata la prescrizione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva che tenga conto non solo dell'esiguità del danno ma anche della pluralità, reiterazione e gravità complessiva del comportamento; importi rilevanti o più condotte ripetute escludono la tenuità.
- In caso di più illeciti continuativi o reiterati, la ricostruzione della pena in grado d'appello che esclude uno dei reati prescritti deve ricalcolare la pena residua mantenendo i criteri di base (pena per il fatto più grave, aumenti per continuazione, eventuali riduzioni per il rito) e applicare la diminuzione prevista per il rito al totale risultante.
- Nei reati tributari la confisca diretta è generalmente parametrata all'imposta effettivamente evasa; l'estinzione per prescrizione di uno dei fatti non implica automaticamente la caducazione o la riduzione della confisca già disposta, salvo specifiche e fondate ragioni di diritto.
- Le censure sulla non retroattività di norme processuali o sanzionatorie richiedono argomentazioni specifiche e confronto giurisprudenziale: affermazioni generiche rischiano l'inammissibilità.
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