Cassazione Civile, Ordinanza n. 20990/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento in una società di persone di una porzione di terreno risultata poi interclusa dopo il frazionamento di un appezzamento originario. Nell'atto notarile si dava atto dell'esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo conferito e a carico degli altri due fondi. Il socio della società sosteneva di aver tentato invano di far valere la servitù verso i proprietari dei fondi serventi e attribuiva l'interclusione alla mancata trascrizione della servitù sui fondi serventi, omissione imputata alla notaia. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo, da un lato, che l'azione contrattuale spettasse alla società e non al socio, dall'altro che, al più, il socio potesse agire ex delicto, azione però prescritta; inoltre aveva escluso un obbligo della notaia di costituire la servitù, qualificando l'atto come ricognitivo. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2253 e 2947 c.c., sostenendo che il difetto di personalità giuridica della società di persone avrebbe consentito al socio di agire; 2) violazione degli artt. 1176 e 2497 c.c., affermando che la responsabilità del notaio avrebbe natura contrattuale anche verso i terzi beneficiari dell'atto; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per l'erronea interpretazione dell'atto di conferimento, che secondo lui costituiva una vera servitù e non una mera ricognizione; 4) violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., lamentando che la notaia non avrebbe indagato sull'interesse della società a ottenere la servitù e a farla costituire correttamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che la responsabilità da inadempimento del notaio deriva dal contratto di incarico stipulato con la società di persone, soggetto autonomo e centro di interessi dotato di soggettività, sicché la legittimazione all'azione contrattuale spettava alla società e non al socio in proprio. Ha escluso inoltre che il socio potesse qualificarsi come beneficiario giuridico del contratto notarile o che potesse invocarsi un effetto protettivo a suo favore, poiché il vantaggio da lui conseguito era solo di fatto e non giuridicamente rilevante. Il rigetto dei primi motivi ha reso assorbiti gli altri; la Corte ha comunque osservato che anche il terzo e il quarto motivo sarebbero infondati, poiché la qualificazione dell'atto come ricognitivo era coerente con il suo tenore complessivo e con il fatto che la servitù non risultava replicata negli atti di vendita dei fondi serventi, mentre l'accertamento di merito aveva escluso che fosse stato rappresentato alla notaia un interesse condizionato all'acquisto del bene solo in presenza della servitù. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al contributo unificato ulteriore se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimazione del socio; la Corte esclude che la norma consenta al socio di agire in proprio per un inadempimento riferibile al contratto stipulato dalla società.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione dell'azione; la Corte osserva che, se l'azione fosse stata solo extracontrattuale, sarebbe comunque prescritta.
Indicato come parametro di diligenza professionale del notaio; la Corte lo inquadra nel rapporto contrattuale con la società incaricante, non con il socio in proprio.
Citato dal ricorrente, ma non valorizzato dalla Corte ai fini della decisione.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ritiene comunque insussistente un obbligo della notaia di farsi carico di un interesse non rappresentato in concreto come condizionato alla costituzione della servitù.
Richiamato per l'interpretazione del contratto; la Corte conferma l'interpretazione del giudice di merito in ordine al carattere ricognitivo dell'atto.
Richiamato per l'interpretazione complessiva dell'atto; la Corte valorizza il coordinamento delle clausole e il dato che la servitù non compariva negli atti relativi ai fondi serventi.
Richiamato come indice normativo della soggettività delle società/associazioni non riconosciute, perché prevede l'indicazione degli elementi identificativi nelle note di trascrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Citato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La responsabilità contrattuale del professionista incaricato da una società di persone sorge verso la società stessa, che è il soggetto titolare del rapporto e creditore della prestazione, e non verso il socio che tragga solo un beneficio di fatto dall'operazione.
- La soggettività delle società di persone comporta che esse siano centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche e di legittimazione processuale; non è sufficiente richiamarne la mancanza di personalità giuridica per attribuire ai singoli soci un'azione contrattuale spettante all'ente.
- Il mero vantaggio economico o indiretto conseguito da un terzo non basta a trasformarlo in beneficiario giuridico del contratto o a fondare una responsabilità contrattuale nei suoi confronti; occorre un beneficio giuridicamente rilevante e direttamente riferito al rapporto.
- Il contratto con effetti protettivi verso il terzo presuppone che l'inadempimento leda un interesse identico o comunque giuridicamente coincidente con quello del contraente; se il bene e l'interesse sono riferiti alla società, il socio non può surrogarsi alla società nell'azione contrattuale.
- Nel giudizio di responsabilità professionale, la qualificazione dell'atto come costitutivo o ricognitivo va desunta dall'interpretazione complessiva del documento e dal contesto documentale, senza isolare singole espressioni lessicali.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che il cliente non abbia rappresentato un interesse condizionato o specifico alla costituzione di una servitù, il notaio non può essere ritenuto responsabile per non aver dato corso a un'attività non richiesta o non necessaria rispetto all'incarico conferito.
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