Cassazione Penale, Sentenza n. 34805/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la rideterminazione della pena operata in esito al giudizio di rinvio: in particolare contestavano la violazione del divieto di reformatio in pejus perché, pur essendo stata ridotta la pena base per il reato associativo, la Corte territoriale aveva lasciato invariati gli aumenti applicati (per FACCHINIERI: aumento di tre anni per la recidiva reiterata; per CHEMI: aumento per la continuazione esterna con reati valutati in altra sentenza), senza effettuare una corrispondente riduzione degli aumenti. Entrambi i ricorrenti contestavano inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali nonostante la rideterminazione favorevole della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di FACCHINIERI inammissibile: il ricorso avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non può trasformarsi in censura della determinazione della pena salvo che si tratti di "illegittimità della pena" (il aumento per recidiva non eccedeva i limiti di legge). Il secondo motivo di FACCHINIERI è stato invece accolto: la condanna al pagamento delle spese processuali è stata annullata senza rinvio perché la rideterminazione della pena era il risultato dell'accoglimento del motivo di ricorso di merito (art. 592 c.p.p.). Per CHEMI il primo motivo è stato dichiarato infondato (nessuna reformatio in pejus ove l'aumento per reato satellite rimane nei limiti di legge), mentre il secondo motivo è stato accolto per le stesse ragioni: annullamento senza rinvio della condanna al pagamento delle spese processuali. Tale annullamento è stato esteso, per principio estensivo, anche al coimputato non ricorrente Roberto Raffa. Non è stata disposta condanna alle spese a favore della parte civile, atteso che il giudizio ha riguardato solo la determinazione del trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili nel resto.
Norme richiamate
Il procedimento e la richiesta concordata tra accusa e difesa che conduce alla determinazione della pena vincola il giudice; i rimedi in Cassazione non possono essere trasformati in doglianze sulla sola determinazione della pena salvo che sussista una vera e propria illegittimità della sanzione
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Limita l'entità degli aumenti per la recidiva rispetto alla pena base; la Corte ha ritenuto che l'aumento di tre anni per la recidiva non superasse i limiti previsti dalla norma
art. 592, comma 1, cod. proc. pen.
Impone che la condanna al pagamento delle spese processuali possa essere pronunciata quando il ricorso per cassazione è stato rigettato o dichiarato inammissibile; qui la rideterminazione della pena derivante dall'accoglimento del motivo di ricorso impedisce di far gravare sui ricorrenti le spese
art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Principio estensivo applicato dalla Corte per estendere l'effetto favorevole dell'annullamento senza rinvio anche a coimputati non ricorrenti
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e degli atti ai fini del giudizio
Massime di principio
- Quando la rideterminazione della pena deriva dall'accoglimento di un motivo di ricorso che incide sul trattamento sanzionatorio, il giudice non può poi condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 592 c.p.p.).
- Nei casi di accordo/processo ex art. 599-bis c.p.p. le censure sulla sola determinazione della pena sono inammissibili in Cassazione salvo che emergano vizi di legittimità tali da determinare una "illegittimità della pena" (pena ab origine estranea alla cornice legale).
- La riduzione della pena base non obbliga automaticamente alla riduzione degli aumenti (recidiva, continuazione) se l'entità degli aumenti rimane nei limiti legali; non sempre sussiste reformatio in pejus in tali ipotesi.
- Se la controversia in sede di rinvio e di legittimità riguarda esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio, la parte civile non ha diritto automatico alle spese nel giudizio di legittimità.
- L'effetto favorevole di una statuizione di annullamento parziale può essere esteso anche ai coimputati non ricorrenti quando ciò sia coerente con il principio estensivo applicabile (art. 587 c.p.p.).
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