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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00667/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello definito con concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., la Corte di appello di Napoli ha applicato all'imputato la pena concordata con il Procuratore generale, a fronte di imputazione per due reati e con aggravante della recidiva reiterata nel quinquennio. L'imputato, dopo avere rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quelli sul trattamento sanzionatorio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato ai sensi dell'art. 497-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché la sentenza d'appello era stata resa all'esito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti sui punti concordati preclude la proposizione in cassazione di doglianze diverse, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio; unica eccezione, non ricorrente nel caso di specie, è la pena illegale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello implica la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze ulteriori rispetto ai punti concordati, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente lo scrutinio de plano del ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 497-bis c.p.

    Norma oggetto della contestata qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 495 c.p.

    Ulteriore norma incriminatrice contestata all'imputato.

  • recidiva reiterata nel quinquennio

    Aggravante contestata in relazione ai reati ascritti.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati comporta la rinuncia a proporre in cassazione ulteriori censure sulla decisione, comprese quelle attinenti alla qualificazione giuridica del fatto.
  • L'unica doglianza ancora deducibile contro una sentenza emessa all'esito del concordato sui motivi è quella relativa all'irrogazione di una pena illegale.
  • Se il ricorso per cassazione si limita a contestare la qualificazione giuridica del fatto dopo un concordato ex art. 599-bis c.p.p., esso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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