Cassazione Penale, Sentenza n. 12248/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente la violazione del diritto di partecipazione del difensore nel giudizio di secondo grado: i difensori avevano tempestivamente richiesto per PEC la trattazione orale dell'udienza fissata per il 17/3/2021, ma la Corte d'appello ha deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020 convertito, senza consentire l'intervento del difensore e senza che fossero depositate conclusioni scritte nei termini. Ciò avrebbe determinato nullità per violazione del contraddittorio. In secondo luogo il ricorrente censurava la valutazione di merito sulla destinazione allo spaccio di 41,31 g di hashish e sulla rilevanza dei 7.000 euro sequestrati, ritenendo che mancassero elementi sufficienti per affermare lo spaccio (quantitativo da solo e disponibilità di denaro non provata come provento di spaccio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente il secondo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per nullità connessa alla mancata trattazione orale nonostante la tempestiva richiesta via PEC, e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per il proseguimento del processo. Il motivo processuale è quindi stato ritenuto decisivo e ha comportato l'annullamento; la questione sostanziale sui criteri di riconduzione allo spaccio non è stata decisa in questa sede.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma del codice sugli illeciti in materia di stupefacenti invocata rispetto alla qualificazione di detenzione ai fini di spaccio; nella sentenza il motivo sostanziale relativo all'applicazione di questa norma è stato dichiarato assorbito dalla questione processuale.
art. 23-bis d.l. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020
Disciplina emergenziale che ha consentito in quel periodo decisioni in camera di consiglio e procedure semplificate; la Corte ha però interpretato che, se il difensore ha tempestivamente e ritualemente richiesto la trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina nullità generale per violazione del contraddittorio.
art. 23, comma 4, d.l. n. 149/2020
Norma richiamata come antecedente alla regolazione emergenziale: la giurisprudenza considera che le disposizioni emergenziali non possono ledere il diritto di partecipazione del difensore quando sia stata tempestivamente chiesta la trattazione orale.
artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.
Principi sul diritto di difesa e sulla partecipazione del difensore alle udienze; la mancata partecipazione del difensore, nonostante la richiesta, integra una nullità rilevante ai fini della decisione.
precedente: Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 (Giaconi)
Giurisprudenza interpretativa che conferma il principio secondo cui la richiesta tempestiva di udienza orale in periodo emergenziale impedisce la decisione in forma non partecipata e che l'inosservanza determina nullità deducibile in Cassazione.
Massime di principio
- In regime emergenziale (norme COVID) la Corte può decidere in camera di consiglio, ma se il difensore ha presentato tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale la mancata ammissione alla partecipazione determina una nullità grave rilevabile in Cassazione.
- La richiesta di trattazione orale va inviata al PEC istituzionalmente deputato (es. l'indirizzo indicato dalla DGSIA per la Corte competente) e conservati gli atti che provino il deposito e la tempestività della richiesta (ricevute PEC, copie protocollate).
- Se si agisce per annullamento per nullità processuali, il vizio procedurale può essere assorbente rispetto alle questioni di merito: la Corte può annullare senza decidere il merito e disporre il rinvio o la trasmissione per ulteriore corso.
- Nel contestare una condanna per detenzione ai fini di spaccio, la sola quantità della sostanza e la presenza di denaro possono non essere sufficienti: è utile dimostrare elementi tipici dello spaccio (confezionamento in dosi, strumenti di peso, comunicazioni riconducibili all'attività, precedenti specifici, modalità di detenzione) o, se favorevole, documentare la veste di assuntore.
- Per impugnazioni efficaci è fondamentale documentare tempestivamente e formalmente le richieste processuali (depositi PEC, istanze scritte) e, in caso di decisione in camera di consiglio contestata, conservarne il relativo verbale e gli atti per la cassazione.
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