Cassazione Civile, Ordinanza n. 29886/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società e della sua socia di maggioranza, con recupero di maggiori ricavi e conseguente pretesa di maggiori imposte dirette e IVA verso la società, nonché maggiore IRPEF verso la socia. La Commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli dei contribuenti, ritenendo, per l'IVA, che l'accertamento fosse carente di specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificavano il ricorso al metodo induttivo e che i contribuenti avessero assolto l'onere di prospettare le ragioni che avrebbero potuto far valere nel contraddittorio preventivo; aveva inoltre esteso l'invalidità dell'atto anche alle imposte non armonizzate. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della L. n. 212/2000, censurando la sentenza perché, in tema di accertamento a tavolino, aveva ritenuto sussistente la prova di resistenza in materia IVA e aveva annullato l'intero atto anche per le imposte dirette, assumendo erroneamente che l'obbligo di contraddittorio preventivo si estendesse a tutti i tributi oggetto di accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto il richiamo della CTR ai principi sul contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati, ma ha giudicato errata l'estensione automatica dell'invalidità anche ai tributi non armonizzati: per questi ultimi l'obbligo di attivare il contraddittorio sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
la Corte ribadisce che il comma 7 si applica solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente e non costituisce principio generale dell'ordinamento tributario.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera soltanto per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; fuori da tali ipotesi non esiste un obbligo generale di previo contraddittorio, salvo specifiche previsioni di legge.
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra in giudizio, con onere a suo carico, le ragioni concretamente spendibili in sede procedimentale e tali ragioni non risultino pretestuose.
- Quando un unico avviso di accertamento riguarda insieme tributi armonizzati e non armonizzati, l'illegittimità derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio non può essere automaticamente estesa alle pretese relative ai tributi non armonizzati, se per questi ultimi l'obbligo non è previsto da una specifica norma.
- La verifica della cosiddetta prova di resistenza richiede che il contribuente indichi in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere se fosse stato previamente coinvolto nel procedimento.
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