Cassazione Penale, Sentenza n. 20608/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trento che aveva rigettato (per incompetenza) l'istanza di sospensione della pena pecuniaria di euro 12.000, avanzata in pendenza della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 444 c.p.p. e art. 47 ord. pen.), deducendo disagiate condizioni economiche. Contestava la mancata valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora e la illegittima ritenuta incompetenza del Tribunale a decidere in via cautelare sulla sospensione della pena pecuniaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il Tribunale di Sorveglianza è competente a conoscere dell'istanza cautelare di sospensione della pena pecuniaria in pendenza dell'affidamento in prova e che il provvedimento impugnato è erroneo nell'affermare l'incompetenza senza indicare altro giudice. La sentenza annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Trento perché, in piena autonomia di valutazione di merito, si pronunci sull'ammissibilità della tutela preventiva, valutando il fumus e il periculum in mora rispetto alle condizioni economiche del condannato e all'entità della pena.
Norme richiamate
Riferimento alla sentenza di applicazione della pena mediante procedura di patteggiamento che ha determinato l'applicazione della pena per la quale è stata irrogata anche la sanzione pecuniaria; usato per inquadrare l'esecutività della pena pecuniaria collegata alla misura alternativa.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Regola l'affidamento in prova al servizio sociale e gli effetti dell'eventuale esito positivo. La Corte interpreta che, in presenza di una istanza di affidamento, il Tribunale di Sorveglianza ha competenza anche per valutare misure cautelari anticipate (sospensione della pena pecuniaria) in relazione ad una ragionevole prognosi favorevole circa l'esito dell'affidamento.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019 (De Vanna)
Stabilisce che, quando la pena pecuniaria è irrogata congiuntamente alla pena detentiva e il condannato ha presentato istanza di affidamento in prova, è il Tribunale di Sorveglianza (e non il giudice dell'esecuzione) competente a decidere sulla sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria come anticipazione degli effetti di cui all'art. 47, comma 12, ord. pen.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 18720 del 12/07/2017 (Albertin)
Conferma che il Tribunale di Sorveglianza è organo competente a pronunziarsi, con autonomia, sulla tutela preventiva cautelare per l'affidato in prova che dichiari di trovarsi in disagiate condizioni economiche; richiede la valutazione di tali condizioni rapportate all'entità della pena pecuniaria.
Massime di principio
- Il Tribunale di Sorveglianza è competente a decidere, anche in via cautelare, sulla sospensione della pena pecuniaria quando il condannato è in pendenza di affidamento in prova al servizio sociale e vi sia una prognosi ragionevole di esito positivo dell'affidamento.
- La richiesta di sospensione cautelare della pena pecuniaria va valutata con riferimento al fumus boni iuris (fondatezza dell'istanza) e al periculum in mora (rischio derivante dall'esecuzione immediata), tenendo conto della concreta situazione economica del condannato e dell'entità della sanzione.
- Se il giudice si dichiara incompetente senza indicare un giudice alternativo, si configura un difetto di decisorietà (non liquet) che può essere censurato in sede di impugnazione e condurre all'annullamento con rinvio.
- È opportuno allegare documentazione probatoria sulle condizioni economiche e sulla fattibilità dell'affidamento in prova per sostenere la richiesta di sospensione cautelare della pena pecuniaria.
- La giurisprudenza consolidata ammette misure cautelari anticipate rispetto agli effetti dell'art. 47 ord. pen.; quindi le istanze di sospensione della pena pecuniaria non devono essere automaticamente devolute al giudice dell'esecuzione quando l'affidamento in prova è in corso.
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