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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29905/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della continuazione tra le condanne pronunciate dal Tribunale di Trento (30/11/2018) per furti e dal Tribunale di Pesaro (23/10/2018) per la contravvenzione ex art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli). Il ricorrente lamentava difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo l'esistenza di un nesso causale/strumentale tra il reato contravvenzionale e i furti successivi

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: il giudice dell'esecuzione aveva correttamente valutato che la contravvenzione era avvenuta cinque mesi prima del primo dei furti e che i furti si erano verificati in un arco temporale di circa cinquanta giorni; inoltre ha considerato il profilo soggettivo del ricorrente (precedenti e dedizione sistematica alla preordinazione di condotte delittuose), indicativo di abitualità e quindi incompatibile con il riconoscimento della continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    La norma riguarda il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli; nella sentenza tale fattispecie è stata ritenuta antecedente e non strumentale rispetto ai furti successivi, elemento che ha ostato al riconoscimento della continuazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione tra reati è necessario dimostrare un nesso di strumentalità o causalità e una prossimità temporale che faccia ritenere un progetto criminoso unitario
  • Un reato antecedente, anche se funzionale in astratto a reati successivi, può ostare al riconoscimento della continuazione se intervallato da un lasso temporale significativo rispetto agli altri fatti
  • La valutazione della personalità del reo (precedenti e modalità operative) può far pendere la valutazione verso l'abitualità o la sistematicità, elementi incompatibili con la continuazione
  • Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità motivazionale nel valutare nesso temporale, strumentalità e profilo soggettivo; il rimedio del ricorso per cassazione è limitato a vizi di legge o vizio di motivazione palese
  • In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi delle norme procedurali applicabili (es. art. 616 c.p.p.)

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