Cassazione Penale, Sentenza n. 29905/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della continuazione tra le condanne pronunciate dal Tribunale di Trento (30/11/2018) per furti e dal Tribunale di Pesaro (23/10/2018) per la contravvenzione ex art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli). Il ricorrente lamentava difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo l'esistenza di un nesso causale/strumentale tra il reato contravvenzionale e i furti successivi
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: il giudice dell'esecuzione aveva correttamente valutato che la contravvenzione era avvenuta cinque mesi prima del primo dei furti e che i furti si erano verificati in un arco temporale di circa cinquanta giorni; inoltre ha considerato il profilo soggettivo del ricorrente (precedenti e dedizione sistematica alla preordinazione di condotte delittuose), indicativo di abitualità e quindi incompatibile con il riconoscimento della continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma riguarda il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli; nella sentenza tale fattispecie è stata ritenuta antecedente e non strumentale rispetto ai furti successivi, elemento che ha ostato al riconoscimento della continuazione
Norma procedurale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione tra reati è necessario dimostrare un nesso di strumentalità o causalità e una prossimità temporale che faccia ritenere un progetto criminoso unitario
- Un reato antecedente, anche se funzionale in astratto a reati successivi, può ostare al riconoscimento della continuazione se intervallato da un lasso temporale significativo rispetto agli altri fatti
- La valutazione della personalità del reo (precedenti e modalità operative) può far pendere la valutazione verso l'abitualità o la sistematicità, elementi incompatibili con la continuazione
- Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità motivazionale nel valutare nesso temporale, strumentalità e profilo soggettivo; il rimedio del ricorso per cassazione è limitato a vizi di legge o vizio di motivazione palese
- In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi delle norme procedurali applicabili (es. art. 616 c.p.p.)
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