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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24819/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 178 lett. c), 179, 415‑bis c.p.p. e dell'art. 6 CEDU per avere reso interrogatorio al Pubblico Ministero dopo aver revocato il difensore di fiducia; lamentava che il difensore di ufficio, nominato dal PM, non era stato presente/non avvisato e che quindi le dichiarazioni e la memoria rese senza assistenza avevano irrimediabilmente indirizzato la strategia difensiva e condizionato il giudizio. Sosteneva che la mancata assistenza in quella fase (avanzata come obbligatoria) avrebbe comportato nullità e violazione dei diritti della difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente avesse revocato il difensore e non nominato un altro, che il PM avesse comunicato la nomina del difensore d'ufficio e che il ricorrente, dopo aver ricevuto gli avvisi ex art. 54 co. 3 c.p.p., avesse comunque deciso di rispondere. La Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui l'assenza del difensore all'interrogatorio davanti al PM, pur se tempestivamente avvisato, non determina automaticamente la nullità, salvo che la presenza del difensore sia espressamente obbligatoria. Inoltre le ammissioni rese in fase investigativa erano state poi ripetute dall'imputato in sede di esame nel rito abbreviato con assistenza del difensore, pertanto non si è dato alcun pregiudizio rilevante ai sensi dell'art. 6 CEDU. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p. (lett. c))

    Richiamata dalla difesa come principio procedurale rilevante; la Corte non ha ritenuto che la disposizione, nella ricostruzione fattuale data, comportasse nullità rilevante per la mancata assistenza

  • art. 179 c.p.p.

    Citato dalla difesa in supporto della tesi sulla nullità; la Corte non ne ha ritenuto sussistere l'effetto impeditivo sull'uso delle dichiarazioni rese senza difensore, alla luce delle circostanze

  • art. 415‑bis c.p.p.

    Norma che regola l'avviso di conclusione indagini e l'interrogatorio successivo; la Corte ha ritenuto legittimo l'interrogatorio richiesto dall'indagato anche in assenza del difensore revocato, quando il difensore sostituivo era stato comunicato e l'indagato aveva volontariamente deciso di rispondere

  • art. 6 CEDU

    La Corte ha valutato che non vi è stata violazione del diritto ad un giusto processo, atteso che le ammissioni rese in assenza di difensore sono state ripetute in udienza con assistenza e non hanno determinato un uso esclusivo di dichiarazioni rese indebitamente

  • art. 420‑ter, comma 5, c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per affermare che la previsione di rinvio per impossibilità del difensore si applica al dibattimento e non automaticamente all'interrogatorio davanti al PM

  • artt. 350, co. 3 c.p.p. e 370, co. 1 c.p.p.

    Norme richiamate dalla difesa in tema di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte le cita ma ritiene non decisiva la loro applicazione al caso, alla luce della tempestiva comunicazione e della volontà dell'indagato di rispondere

  • art. 83, co. 12‑ter, D.L. 17/03/2020 n.18 (conv. L. 24/04/2020 n.27)

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale; non influisce sul merito della questione di diritto sollevata

Massime di principio

  • La revoca del difensore di fiducia da parte dell'imputato e la mancata nomina immediata di un nuovo difensore non impediscono di per sé che l'indagato sia interrogato dopo la notifica dell'avviso ex art. 415‑bis c.p.p., se l'indagato volontariamente decide di rispondere
  • L'assenza del difensore previamente avvisato non determina automaticamente la nullità delle dichiarazioni rese davanti al Pubblico Ministero; la nullità sussiste solo quando la presenza del difensore è espressamente obbligatoria
  • Se le dichiarazioni rese in assenza di difensore vengono poi ripetute in udienza con assistenza del difensore, il rischio di violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 6 CEDU è attenuato e di norma non è idoneo a far escludere la utilizzabilità delle stesse
  • È necessario distinguere tra fasi procedurali: alcune garanzie (es. obbligatorietà della presenza del difensore) operano in modo diverso in dibattimento rispetto alla fase di indagine/interrogatorio davanti al PM
  • La scelta volontaria dell'indagato di rendere dichiarazioni dopo aver ricevuto gli avvisi e dopo essere stato informato della nomina del difensore d'ufficio è determinante per valutare la legittimità dell'atto e l'ammissibilità di eventuali impugnazioni fondate sulla mancata assistenza

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