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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18361/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L'appellante aveva dedotto l'eccessività della pena e la non corretta commisurazione della sanzione, richiamando espressamente che, dato l'esclusione della recidiva e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, la pena (pari al doppio del minimo edittale) doveva essere rideterminata. La Corte di appello aveva dichiarato l'appello aspecifico limitandosi a ritenere che il motivo concernesse la sola dosimetria e che non vi fosse un confronto con le specifiche valutazioni del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza di inammissibilità e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il motivo di appello non fosse intrinsecamente o estrinsecamente aspecifico: l'appellante aveva indicato chiaramente il senso della censura, i punti della sentenza viziati e il collegamento con l'art. 133 c.p. Inoltre la Corte ha rilevato la contraddittorietà della motivazione del Tribunale che, pur escludendo la recidiva e riconoscendo le attenuanti generiche nella massima estensione, aveva comminato una pena doppia rispetto al minimo edittale richiamando la gravità del fatto e i precedenti, senza adeguata motivazione per lo scostamento dal minimo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    Fattispecie sostanziale contestata: si tratta del reato per il quale l'imputato è stato condannato (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti).

  • Codice penale - art. 133

    Norma sulla determinazione della pena: richiede adeguata motivazione quando la pena supera il minimo edittale. La sentenza richiama l'art. 133 per censurare la carenza motivazionale nella commisurazione della pena.

  • Ordinanza Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza richiamata circa i requisiti di specificità del motivo d'impugnazione; la Corte di Cassazione la prende in considerazione ma conclude che nel caso concreto il motivo era sufficientemente specifico.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado esclude la recidiva e riconosce le attenuanti generiche nella massima estensione ma commina una pena superiore al minimo edittale, sussiste un onere motivazionale più stringente: non è sufficiente un richiamo generico alla gravità del fatto.
  • Un motivo d'appello che individua i passaggi della sentenza ritenuti contraddittori e richiama la normativa rilevante (es. art. 133 c.p.) è, di norma, specifico e non può essere dichiarato inammissibile per mera aspecificità se consente di comprendere il senso della censura.
  • La Corte d'appello, prima di dichiarare inammissibile un appello per aspecificità, deve valutare se il contenuto dell'impugnazione consenta effettivamente di comprendere le ragioni della censura e il punto di diritto contestato; non è ammesso un rifiuto formale quando dall'atto emergono elementi idonei a sollevare la questione.
  • In presenza di apparente contraddittorietà tra le argomentazioni che attenuano la responsabilità (es. comportamento collaborativo, marginalità socio-economica, esclusione della recidiva) e la quantificazione della pena, il giudice d'appello deve riesaminare la congruità della motivazione e la corretta applicazione dell'art. 133 c.p.
  • Per evitare declaratorie di inammissibilità è opportuno che l'appellante indichi testualmente i passaggi della sentenza impugnata, espliciti il nesso logico-giuridico della censura e citi le norme rilevanti (es. art. 133 c.p.) chiedendo espressamente la rideterminazione della pena.

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