Cassazione Civile, Ordinanza n. 15494/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una comunicazione di irregolarità relativa all'IRAP per il 2006, con cui venivano contestate omissioni o ritardi nei versamenti e conseguenti sanzioni. La contribuente sosteneva di non dover subire le sanzioni o di poter fruire del ravvedimento operoso perché, al momento del termine di pagamento, era pendente davanti alla Corte di giustizia UE una questione sulla compatibilità dell'IRAP con il diritto comunitario; richiamava inoltre posizioni dottrinali e giurisprudenziali contrastanti. Con il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, assumendo che la pendenza del giudizio europeo integrasse obiettive condizioni di incertezza normativa. Con il secondo motivo deduceva la violazione delle norme sul ravvedimento operoso e l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che, per il periodo considerato, escludevano la riduzione delle sanzioni per i versamenti IRAP, lamentando una disparità di trattamento e irragionevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o comunitaria di una norma tributaria non basta, da sola, a integrare l'obiettiva incertezza normativa richiesta dall'art. 10, comma 3, l. n. 212/2000; occorrono ulteriori indici di incertezza, che nella specie non risultavano. Ha rigettato anche il secondo motivo, confermando che la disciplina temporanea che escludeva il ravvedimento operoso per i versamenti IRAP del periodo interessato era una scelta discrezionale e ragionevole del legislatore, finalizzata a disincentivare l'omissione dei versamenti in attesa della decisione della Corte di giustizia, e non presentava profili di incostituzionalità. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
"in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria"
La pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale o comunitaria non integra, di per sé sola, l'obiettiva incertezza normativa che esonera dalle sanzioni; servono ulteriori elementi oggettivi di ambiguità della disciplina applicabile.
art. 13, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le riduzioni sanzionatorie del ravvedimento operoso sono state escluse, per il periodo considerato, dalla disciplina speciale sull'IRAP.
art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Anche la riduzione prevista in sede di liquidazione automatizzata non si applicava, nel periodo normativamente individuato, ai versamenti IRAP.
art. 1, comma 1, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
La norma ha introdotto una disciplina speciale e temporanea volta a scoraggiare l'omissione dei versamenti IRAP in attesa della decisione della Corte di giustizia UE, includendo espressamente il riferimento alla pendenza di un giudizio sulla legittimità della norma tributaria.
art. 1, comma 3, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
Ha temporaneamente escluso l'applicazione del ravvedimento operoso per specifici versamenti IRAP, in relazione al periodo d'imposta interessato.
art. 1, d.l. 7 giugno 2006, n. 206, conv. in L. 17 luglio 2006, n. 234
Ha ribadito la disciplina speciale di esclusione delle riduzioni sanzionatorie per i versamenti IRAP del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 3 Cost.
La Corte esclude che la disciplina temporanea sul ravvedimento IRAP sia irragionevole o discriminatoria, rientrando nella discrezionalità legislativa e perseguendo una finalità dissuasiva e di tutela del gettito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie, l'obiettiva incertezza normativa che esonera il contribuente da responsabilità non si presume per il solo fatto che sia pendente un giudizio di legittimità costituzionale o un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; occorre un autonomo e concreto quadro di ambiguità della norma applicabile.
- La pendenza di un giudizio comunitario sulla compatibilità di un tributo nazionale non coincide automaticamente con l'incertezza sulla portata della disciplina interna, perché il giudizio della Corte di giustizia verifica il contrasto con il diritto UE e non interpreta, di per sé, la normativa nazionale ambigua.
- Il legislatore può introdurre, in via temporanea e per ragioni di gettito e deterrenza, limitazioni all'operatività del ravvedimento operoso per specifiche imposte o periodi d'imposta, purché la scelta sia ragionevole e proporzionata.
- La contestazione di incostituzionalità di una disciplina sanzionatoria speciale non è fondata quando la norma persegue una finalità dissuasiva coerente con l'emersione del gettito e non introduce disparità di trattamento irragionevoli.
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