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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19182/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma; non vi è annullamento né rinvio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che il fatto avesse determinato un danno patrimoniale di speciale tenuità. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla eccessività della pena, lamentando che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente contenuto il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché aspecifico, riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, oltre che perché la valutazione dei presupposti dell'attenuante è rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua e non illogica; il secondo perché tendeva a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, materia riservata al potere discrezionale del giudice di merito quando la pena sia motivata e non arbitraria.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, da esercitare nei limiti di legge e con motivazione congrua.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione del trattamento sanzionatorio deve essere effettuata secondo i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, e non può essere rivalutata in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito o della congruità della pena, quando la motivazione del giudice di merito sia non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione della mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è ammissibile solo se si censura un vizio effettivo della motivazione o un errore di diritto; non è consentito riproporre in modo generico questioni già affrontate e disattese in appello.
  • La verifica dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4 c.p. appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la decisione sia sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • La determinazione della pena, comprese la fissazione della pena base e le variazioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione non può pretendersi un "minimo edittale" quale diritto automatico dell'imputato.
  • La censura sull'eccessività della pena è inammissibile se mira soltanto a una diversa quantificazione sanzionatoria senza evidenziare arbitrarietà, violazione di legge o motivazione manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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