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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21396/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'imputato responsabile della cessione di sostanza stupefacente. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., l'assoluta carenza di motivazione della decisione di appello, sostenendo che il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a recepire la motivazione del primo giudice senza svolgere un autonomo percorso argomentativo e senza rispondere a plurimi profili difensivi relativi alla contestata cessione di droga. La Suprema Corte ha però rilevato che il ricorso era in sostanza volto a una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale era invece autonoma, logica e congrua, perché fondata su specifici elementi probatori: osservazioni dirette degli operanti, riconoscimento dell'imputato, fuga del soggetto poi trovato con hashish, chiusura dell'imputato in casa, rinvenimento nell'abitazione di bilancino, bustine e denaro contante. La Corte di merito aveva inoltre distinto la vicenda dell'hashish da quella della cocaina, accogliendo il gravame difensivo su quest'ultimo profilo e escludendone la finalità di spaccio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura sulla motivazione fosse in realtà una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e che non sussistesse il denunciato vizio di omessa motivazione, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva, non apparente e logicamente coerente. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990

    Disposizione incriminatrice per la cessione di sostanza stupefacente; nel caso concreto la responsabilità è stata confermata quanto alla cessione di hashish, mentre è stata esclusa la finalità di spaccio per la cocaina.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il motivo di ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, né può limitarsi a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti in cui la sentenza impugnata sia realmente priva di argomentazione, sia meramente apparente o presenti un deficit logico-giuridico decisivo; non è invece consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Il giudice di appello non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che individui gli elementi probatori decisivi e spieghi in modo logicamente coerente perché li ritenga idonei a fondare la decisione, con implicita disattesa delle tesi incompatibili.
  • La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e mostra che la decisione non deriva da un richiamo apodittico alla sentenza di primo grado, ma da una autonoma valutazione degli elementi decisivi del fatto.
  • Le doglianze che si limitano a contestare la ricostruzione dei fatti, a valorizzare ipotesi alternative o a eccepire omissioni probatorie non decisive sono estranee al sindacato di legittimità, salvo che evidenzino specifici travisamenti della prova rilevanti e decisivi.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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