Cassazione Civile, Ordinanza n. 25344/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la domanda proposta da un assicurato nei confronti dell'INPS per ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992. La Corte d'appello aveva dichiarato improponibile la domanda ritenendo non provata la preventiva presentazione dell'istanza in sede amministrativa, presupposto dell'azione. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 290 e ss. c.p.c. e dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare fatti asseritamente non contestati, in particolare la presentazione della domanda amministrativa di pensione contenente anche la richiesta del beneficio amianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non specificamente censurato il passaggio della sentenza d'appello in cui si riferiva che l'INPS, con il primo motivo di gravame, aveva reiterato l'eccezione di improponibilità per mancanza di preventiva istanza amministrativa, eccezione già proposta in primo grado e non esaminata dal tribunale. La censura del ricorrente è stata giudicata carente di specificità anche perché il testo della domanda amministrativa richiamata non era stato trascritto o allegato al ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente; inoltre la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, l. n. 257/1992
norma posta a fondamento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto, la cui azione è stata considerata subordinata alla preventiva istanza amministrativa richiamata dalla Corte d'appello
richiamato dal ricorrente per dedurre che il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto di fatti non contestati
richiamati dal ricorrente nel denunciare la violazione delle regole processuali sulla decisione e sulla valutazione degli elementi di causa
norma richiamata nel procedimento di trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
norma applicata per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve investire in modo specifico e puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica del passaggio decisivo della motivazione comporta inammissibilità.
- Quando si deduce che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto decisivo asseritamente non contestato, occorre riportare o allegare in modo specifico il contenuto del documento o dell'atto processuale su cui la censura si fonda.
- L'improponibilità della domanda per difetto di preventiva istanza amministrativa, ove ritenuta dal giudice di merito, deve essere contrastata con una critica puntuale della motivazione che l'ha affermata e degli atti processuali richiamati a sostegno.
- In sede di legittimità, la genericità della censura sulla ricostruzione del fatto o sulla prova documentale non consente il controllo della Corte e determina l'inammissibilità del ricorso.
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