Sentenza del 27/03/2015 n. 6233 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA assolta dalla società sui canoni versati ai Comuni concedenti, sostenendo che l'affidamento del servizio di distribuzione del gas fosse un'attività svolta dai Comuni in veste di pubblica autorità e, quindi, fuori dal campo IVA per carenza del presupposto soggettivo. Secondo il Fisco, i canoni non avrebbero dovuto essere assoggettati a IVA e la società non avrebbe potuto detrarre l'imposta. L'Agenzia deduceva inoltre che i rapporti concessori avessero natura pubblicistica, che non vi fosse concorrenza effettiva a causa della posizione monopolistica della società e che i poteri di vigilanza, controllo, riscatto e adeguamento tariffario confermassero la natura autoritativa dei rapporti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, integrandola nella motivazione, la decisione favorevole alla società contribuente. Ha stabilito che la società concessionaria, operando come S.p.A. autonoma in forza di contratti paritetici e dietro pagamento di canoni corrispettivi, è soggetto passivo IVA. La distribuzione del gas, inclusa la concessione dell'uso delle reti e degli impianti necessaria per svolgerla, costituisce attività economica e prestazione di servizi imponibile. I Comuni devono assoggettare a IVA i canoni riscossi, la società è tenuta a corrispondere l'imposta in rivalsa e può detrarla ai sensi dell'art. 19 del decreto IVA. I poteri di vigilanza, controllo, recesso o riscatto previsti nei contratti non trasformano il rapporto negoziale in esercizio di potestà autoritativa. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 17.300 euro per compensi, oltre 200 euro per spese e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3
Sono rilevanti agli effetti del tributo anche le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, comprese le obbligazioni di fare e di permettere, quale ne sia la fonte.
La concessione o il contratto di servizio relativo alla distribuzione del gas costituisce una prestazione di servizi verso corrispettivo e rientra nel campo di applicazione dell'IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4
Sono considerate in ogni caso commerciali, anche se esercitate da enti pubblici, le attività di erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore.
L'erogazione del gas è qualificata legislativamente come attività commerciale imponibile anche quando è svolta da enti pubblici.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18 e 19
La Corte individua tre rapporti coordinati: i Comuni sono soggetti passivi IVA sui canoni riscossi; la società paga l'imposta in rivalsa; la società può detrarre l'IVA assolta sugli acquisti e sui canoni inerenti all'attività imponibile.
Sesta direttiva IVA, art. 4, par. 5; direttiva 2006/112/CE, art. 13
Gli enti pubblici non sono considerati soggetti passivi per le attività esercitate in quanto pubbliche autorità, salvo che il non assoggettamento provochi distorsioni di concorrenza; sono comunque soggetti passivi per le attività dell'allegato D, tra cui l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore.
L'esclusione IVA degli enti pubblici opera solo per attività esercitate nell'ambito di potestà autoritative e va interpretata restrittivamente. Per l'erogazione del gas prevale comunque la qualificazione come attività economica soggetta a IVA.
Direttiva 98/30/CE
Le procedure di accesso al mercato del gas sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
La disciplina europea considera il settore del gas nell'ottica di un mercato concorrenziale; tale quadro orienta l'interpretazione delle norme IVA verso la neutralità fiscale e la prevenzione di distorsioni concorrenziali.
Legge n. 164 del 2000, art. 14
La distribuzione di gas è attività di servizio pubblico affidata dagli enti locali; i rapporti tra enti e gestori sono regolati da appositi contratti di servizio.
La qualificazione del servizio come pubblico non implica che ogni rapporto con il gestore sia autoritativo: gli aspetti economici e gestionali sono regolati da rapporti contrattuali.
D.Lgs. n. 142 del 1990, art. 22
I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
La gestione mediante concessione a un privato è compatibile con la natura di servizio pubblico e può dar luogo a un rapporto negoziale rilevante ai fini IVA.
Codice civile, art. 1373, comma 2
Le clausole di riscatto o recesso previste nei contratti di concessione possono essere assimilate a forme di recesso unilaterale proprie dei rapporti privatistici di durata e non dimostrano, da sole, l'esercizio di poteri autoritativi.
Massime di principio
- La qualificazione di un servizio come pubblico non comporta automaticamente l'esclusione dall'IVA: occorre verificare se l'ente agisca esercitando poteri autoritativi oppure stipulando un rapporto negoziale paritetico con un operatore.
- Quando un ente pubblico affida a un'impresa privata un'attività economica mediante contratto o concessione e riceve un corrispettivo, il rapporto tende a essere imponibile IVA, soprattutto nei settori espressamente qualificati come commerciali dalla normativa.
- Per stabilire la natura del rapporto rilevano concretamente le clausole contrattuali: corrispettivi, obblighi reciproci, modalità di esecuzione, equilibrio economico e assenza di poteri unilaterali di incisione sulle posizioni giuridiche indicano un rapporto privatistico.
- Poteri di vigilanza, controllo, verifica degli standard, recesso o riscatto non sono necessariamente autoritativi se derivano dal contratto e sono esercitati secondo clausole negoziali; devono invece essere valutati in concreto per verificare se attribuiscano una potestà pubblicistica unilaterale.
- Nel settore della distribuzione del gas, l'attività deve essere considerata unitariamente: non è normalmente corretto distinguere fiscalmente la distribuzione dagli atti e dalle prestazioni indispensabili per utilizzare la rete.
- L'IVA deve essere interpretata secondo il principio di neutralità concorrenziale: l'esclusione di un ente pubblico non può creare vantaggi fiscali ingiustificati rispetto agli operatori privati effettivi o potenziali.
- Se l'operazione è imponibile, l'IVA correttamente addebitata dal concedente può essere detratta dal concessionario quando è inerente a operazioni imponibili e sono rispettati gli ordinari requisiti formali e sostanziali della detrazione.
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