Cassazione Penale, Ordinanza n. 38050/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per guida in stato di ebbrezza, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione. Ha lamentato, da un lato, la violazione di norme processuali sanzionate a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità e la violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo la mancata prova dell'omologazione dell'etilometro; dall'altro, ha dedotto un vizio motivazionale circa l'impossibilità di determinare l'entità del tasso alcolemico in assenza di un valido alcoltest, assumendo quindi l'inutilizzabilità del risultato dell'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che la doglianza sull'inutilizzabilità dell'alcoltest si limitava a riprodurre una censura già proposta in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, a fronte dell'onere dell'accusa di provare omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro, grava sulla difesa un onere di allegazione specifico circa il preteso cattivo funzionamento dell'apparecchio, mediante dati concreti idonei a far dubitare dell'omologazione o della revisione. Nel caso concreto, l'imputato si era limitato ad affermare in modo generico il malfunzionamento, senza elementi oggettivi, e l'apparecchiatura non aveva segnalato errori. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza; la sentenza di merito confermata in cassazione ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base dell'accertamento alcolemico.
Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione probatoria; la Corte non accoglie la censura perché mancava un confronto puntuale con la motivazione d'appello.
Massime di principio
- In tema di accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, all'onere dell'accusa di dimostrare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio corrisponde un onere difensivo di allegazione specifica: chi contesta il risultato deve indicare elementi concreti idonei a mettere in dubbio il corretto funzionamento, l'omologazione o la revisione dello strumento.
- La deduzione generica del malfunzionamento dell'etilometro, non supportata da dati oggettivi o da elementi sintomatici di errore dell'apparecchio, non è sufficiente a fondare l'inutilizzabilità del risultato dell'alcoltest.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente una censura già dedotta in appello senza misurarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura che contesta la prova del tasso alcolemico deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito sulle ragioni per cui l'accertamento è stato ritenuto attendibile e utilizzabile; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
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