Cassazione Civile, Ordinanza n. 11877/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CTR ha invece accolto l'impugnazione della società, ritenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, fosse venuto meno il presupposto impositivo nei confronti dei centri trasmissione dati/ricevitorie che raccoglievano scommesse per conto di bookmakers privi di concessione e che, comunque, non potesse configurarsi una responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta nei confronti dei bookmaker. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 e dalla sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale. Secondo la ricorrente, la pronuncia costituzionale non avrebbe escluso l'assoggettamento all'imposta dei bookmaker per le annualità precedenti al 2011, sicché l'obbligazione tributaria doveva ritenersi ancora sussistente e la CTR aveva errato nell'escluderla.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l'istanza di rinvio per conciliazione, ritenendo non applicabile al giudizio di cassazione la disciplina della conciliazione in udienza introdotta dal d.lgs. n. 220/2023 per i giudizi già pendenti. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia: ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e unionale sul regime dell'imposta unica sulle scommesse e ha affermato che, per le annualità anteriori al 2011, la disposizione interpretativa del 2010 conferma l'assoggettamento dei bookmakers, con o senza concessione, mentre la declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda solo i profili che impedivano la traslazione dell'imposta sulle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Ha inoltre precisato che l'imposta colpisce l'attività di gestione delle scommesse e che i rapporti tra bookmaker e ricevitore non integrano una solidarietà dipendente, ma obbligazioni autonome collegate in via solidale. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992
conciliazione ai sensi dell’art. 48 bis d.lgs. n. 546/1992 e ss.mm.
la disciplina della conciliazione in udienza non è stata ritenuta applicabile al giudizio di cassazione in corso, con conseguente rigetto dell'istanza di rinvio
la conciliazione fuori udienza, come modificata dal d.lgs. n. 220/2023, si applica anche alle controversie pendenti in Cassazione, ma ciò non è stato esteso alla mera conciliazione in udienza
art. 48-ter d.lgs. n. 546/1992
nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione
è richiamato per la disciplina del pagamento in caso di conciliazione in Cassazione, ma non modifica la regola sull'inapplicabilità del rinvio d'udienza
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023
le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati dopo il 1° settembre 2024, salvo eccezioni specifiche, tra cui quelle rilevanti per la conciliazione, applicabili ai giudizi instaurati a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore, quindi non al presente giudizio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
la disposizione, letta alla luce della normativa interpretativa del 2010, consente di assoggettare all'imposta unica anche i bookmakers operanti fuori dal sistema concessorio per le annualità antecedenti al 2011
art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010
ha natura interpretativa e chiarisce che l'imposta è dovuta anche sulle scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, includendo nella nozione di gestione l'attività svolta per conto di terzi, compresi bookmaker esteri privi di concessione
art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/2010
richiamato nel combinato disposto applicato alle annualità anteriori al 2011, in quanto parte della disciplina confermata come immune da illegittimità costituzionale
art. 1, comma 64, l. n. 220/2010
indica le finalità di tutela dei consumatori, dei minori, dell'ordine pubblico e di contrasto a evasione/elusione fiscale nel settore del gioco
art. 3 Cost.
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma solo nella parte in cui, per gli anni precedenti al 2011, faceva gravare l'imposta sulle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in assenza di possibilità di traslazione
art. 53 Cost.
è richiamato implicitamente nella parte in cui si valorizza la capacità contributiva e la possibilità di rivalsa come criterio di compatibilità dell'imposizione
artt. 26 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
non espressamente citati nel testo fornito
art. 56 TFUE
la Corte di giustizia ha escluso che la normativa italiana introducesse una restrizione discriminatoria alla libera prestazione di servizi
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la disciplina interpretativa sopravvenuta può chiarire che il tributo colpisce anche l'attività svolta al di fuori del sistema concessorio e, per le annualità anteriori al 2011, l'obbligazione fiscale può gravare sui bookmakers, con o senza concessione, secondo il combinato disposto della normativa originaria e di quella interpretativa.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma tributaria non comporta automaticamente la caducazione dell'intera pretesa impositiva, quando la Corte costituzionale circoscrive gli effetti della decisione a una specifica categoria di soggetti o a un solo segmento del meccanismo impositivo.
- Nel settore delle scommesse e dei giochi d'azzardo, il legislatore nazionale può perseguire obiettivi di tutela dell'ordine pubblico, dei consumatori e di contrasto all'evasione fiscale, e tali obiettivi possono giustificare un regime concessorio e fiscale differenziato purché rispettoso del principio di proporzionalità.
- La nozione di "gestione" dell'attività di scommesse comprende anche l'attività svolta per conto di terzi, inclusa quella del ricevitore o centro trasmissione dati che riceve, trasmette e gestisce le puntate secondo le istruzioni del bookmaker.
- Tra bookmaker e ricevitore/centro trasmissione dati non opera una solidarietà tributaria dipendente, ma un intreccio di obbligazioni autonome che possono risultare collegate da solidarietà per la medesima attività imponibile.
- In sede di legittimità, la disciplina sopravvenuta che consente la conciliazione fuori udienza non implica, di per sé, la possibilità di differire l'udienza per tentare la conciliazione nei giudizi di cassazione, salvo espressa previsione applicabile al caso concreto.
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