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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20218/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena per i reati di evasione e falsa dichiarazione. In cassazione deduce un vizio di motivazione sostenendo che con l'atto d'appello era stato chiesto anche il riconoscimento dello stato di necessità (art. 54 c.p.), mentre la Corte territoriale si sarebbe pronunciata soltanto sul profilo sanzionatorio e sulle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza ritenendo che dall'atto d'appello risultasse chiaramente che la parte aveva chiesto esclusivamente l'esclusione della recidiva, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione del minimo della pena. Il passaggio dell'atto che richiamava esigenze di vita non è stato ritenuto sufficiente a devolvere la questione dello stato di necessità (art. 54 c.p.), assente ogni riferimento normativo specifico nell'atto di impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 24/03/2022.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. pen.

    La norma sulla scriminante dello stato di necessità non è stata evocata nell'atto d'appello; la Corte ha ritenuto che, in assenza di esplicito riferimento, la questione non sia stata devoluta alla Corte d'Appello e quindi non poteva essere sollevata in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; nella fattispecie la somma è stata determinata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Perché un punto di diritto o una scriminante (es. stato di necessità) possano essere esaminati in grado d'appello e poi in cassazione, devono essere espressamente e specificamente dedotti nell'atto di impugnazione; richiami vaghi o descrittivi dei fatti non sono sufficienti a devolvere la questione.
  • L'atto di appello è soggetto a requisiti di specificità: omissioni o mancate indicazioni di norme invocate possono rendere inammissibile un successivo ricorso per cassazione su quelle questioni.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza quando risulta evidente che le questioni proposte non erano state oggetto dell'impugnazione davanti alla corte territoriale.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), perciò l'avvocato deve valutare con cura la completezza e la specificità dell'atto di impugnazione.
  • Nelle impugnazioni penali, se si intende ottenere il riconoscimento di una scriminante o di una specifica causa di esclusione della responsabilità, è opportuno indicare chiaramente la norma e i fatti che ne giustificano l'applicazione già nell'atto di appello.

Testo integrale

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