Cassazione Penale, Sentenza n. 41029/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per reati di rapina (art. 628 c.p.) e concorso di persone (art. 110 c.p.), lamentando in particolare: (i) per XXXXXXXXXXXXX la illegittima qualificazione del concorso morale sulla base di conversazioni intercettate, ritenute insufficienti a provare un contributo causale effettivo; (ii) per XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), in ragione di confessione, resipiscenza o millanteria; (iii) per tutti, la mancata, contraddittoria o insufficiente motivazione in ordine all'entità degli aumenti di pena per continuazione (art. 81 c.p.), e più in generale vizi della motivazione rispetto alle censure sollevate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che: (a) la Corte d'appello avesse svolto una disamina accurata delle intercettazioni, da cui emergeva un rilevante e consapevole contributo causale dell'imputato indicato come 'punto di riferimento', e che le forme atipiche di concorso previste dall'art. 110 c.p. fossero state adeguatamente ricostruite; (b) la negazione delle attenuanti generiche fosse congruamente motivata con riferimento alla gravità dei fatti, alla violenza utilizzata (uso di pistola e fucile, gambizzazione), all'entità della refurtiva e ai precedenti penali; (c) la determinazione degli aumenti per continuazione fosse sufficientemente motivata, specie in rapporto alla gravità e alla distanza dalla media edittale, con richiami giurisprudenziali che consentivano la valutazione operata dal giudice di merito. Per la minore età dei ricorrenti al momento dei fatti, la declaratoria di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese né sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
L'articolo è stato interpretato in senso ampio: il concorso può manifestarsi con modalità atipiche (istigazione, determinazione, agevolazione, adesione, approvazione) e può essere provato anche tramite conversazioni intercettate che mostrino un contributo causale efficace alla realizzazione del fatto.
La rapina è il reato contestato; la gravità della rapina (uso di armi, gambizzazione, sottrazione consistente di beni) è stata centrale nella valutazione della responsabilità e nella negazione delle attenuanti generiche.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono un giudizio di bilanciamento tra elementi favorevoli (confessione, resipiscenza) e gli elementi sfavorevoli (gravità del fatto, indole criminale, precedenti); il giudice di merito può negarle se prevalgono i profili negativi, e tale valutazione è insindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione.
L'accertamento della continuazione comporta l'applicazione di aumenti di pena che devono rispettare il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti dell'art. 81; il giudice deve motivare gli aumenti in modo tale da verificarne la congruità, pur con un grado di dettaglio correlato all'entità degli incrementi.
Nel determinare la pena finale il giudice ha un potere discrezionale; quando gli aumenti per reati satellite sono di esigua entità o la pena complessiva è al di sotto della media edittale, l'onere motivazionale è attenuato e può limitarsi a richiamare il criterio di adeguatezza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso in cassazione; i motivi devono rispettare termini e requisiti di specificità per essere ammissibili.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione che si limitano a censure generiche e non affrontano nel dettaglio la motivazione del giudice di merito sono dichiarati inammissibili; occorre contestare rilevanti vizi di diritto o carenze logico-giuridiche specifiche.
- Conversazioni intercettate possono costituire prova del concorso morale se da esse emerge un contributo causale efficace (pianificazione, indicazioni operative, approvazione esplicita): non serve solo la presenza di azioni materiali, ma anche l'incisiva partecipazione alla realizzazione o organizzazione del reato.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito, che bilancia elementi favorevoli e sfavorevoli; la gravità del fatto e i precedenti possono prevalere sul pentimento o sulla confessione, rendendo la valutazione insindacabile in cassazione salvo motivazione illogica o contraddittoria.
- Nella determinazione degli aumenti per continuazione il giudice deve motivare la congruità e la proporzione tra le pene; tuttavia l'onere motivazionale diminuisce se gli aumenti sono di esigua entità o la pena complessiva rimane sotto la media edittale.
- La Corte di cassazione non può riesaminare liberamente le valutazioni probatorie del giudice di merito se la motivazione è logicamente corretta e completa; le doglianze meramente confutative della valutazione dei fatti sono improduttive.
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