Cassazione Civile, Ordinanza n. 25330/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione promossa da una ex dipendente per il pagamento di un trattamento pensionistico integrativo riconosciutole in base a una convenzione collettiva aziendale. Dopo l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rimesso le parti al giudice competente e respinto la sospensione dell'assegnazione delle somme pignorate, la banca ha riassunto il giudizio di opposizione e il Tribunale di Siena, adito in riassunzione, ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Salerno, luogo di residenza della lavoratrice. La banca ha proposto regolamento necessario di competenza sostenendo che, trattandosi di controversia relativa a obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratto o accordo collettivo, dovesse applicarsi il foro della sede aziendale (Siena), richiamando gli artt. 413, 442 e 444 c.p.c. e deducendo altresì la tempestività della riassunzione del giudizio. La lavoratrice ha resistito, il P.G. ha concluso per il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la controversia, avendo per oggetto le prestazioni pensionistiche integrative dovute alla lavoratrice e non i contributi dovuti dal datore di lavoro al fondo, rientri nell'ambito dell'art. 442, secondo comma, c.p.c.; per il rinvio alle norme delle controversie di lavoro, la disciplina della competenza territoriale va individuata non nel foro speciale del lavoro di cui all'art. 413, secondo comma, c.p.c., ma nel criterio residuale dell'art. 413, settimo comma, c.p.c., cioè nel foro del convenuto. Poiché la lavoratrice convenuta aveva residenza a Salerno, è stata confermata la competenza del Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, in questa sede, la questione dell'asserita tardività della riassunzione, affermando comunque che la riassunzione era tempestiva per effetto della sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza sanitaria. Le spese sono state regolate alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
regolamento necessario di competenza
è il mezzo utilizzato per contestare la decisione sulla competenza territoriale
art. 413, secondo comma c.p.c.
non si applica alla controversia in esame, perché la causa non rientra nelle ordinarie controversie di lavoro cui la norma si riferisce
art. 413, settimo comma c.p.c.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18
costituisce il criterio residuale di competenza territoriale, con radicamento nel foro del convenuto
non fonda la competenza territoriale nel caso concreto, perché la lite non è tra datore di lavoro ed ente previdenziale
art. 442, secondo comma c.p.c.
si applica alle controversie per inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti o accordi collettivi
art. 615, secondo comma c.p.c.
riguarda la fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione già iniziata
regola la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione dopo la fase sommaria
art. 618, secondo comma c.p.c.
indica i limiti dei provvedimenti assunti dal giudice dell'esecuzione nella fase iniziale
nelle opposizioni esecutive a esecuzione iniziata, per la fase di merito rinvia alle norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, comprese quelle sulla competenza territoriale
richiamato per le conclusioni scritte del pubblico ministero
ha disposto la sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria
richiamato insieme all'art. 83 d.l. 18/2020 per la sospensione dei termini processuali
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive già iniziate, la competenza del giudice dell'esecuzione resta limitata alla fase sommaria e ai provvedimenti interinali; la fase di merito segue invece le regole proprie della materia sostanziale richiamata dall'art. 618-bis c.p.c.
- Le controversie aventi ad oggetto prestazioni di assistenza o previdenza dovute in forza di contratti o accordi collettivi non si incardinano, quanto alla competenza territoriale, nel foro speciale del lavoro previsto per le cause lavoristiche ordinarie, ma nel criterio residuale del foro del convenuto.
- Il rinvio dell'art. 442, secondo comma, c.p.c. alle disposizioni del processo del lavoro va letto nel senso che, se non trovano applicazione i fori speciali previsti per alcune controversie lavoristiche, opera il criterio generale dell'art. 18 c.p.c.
- Quando la pretesa riguarda le prestazioni dovute dall'ente o fondo al lavoratore iscritto, e non l'adempimento contributivo del datore di lavoro verso il fondo, la competenza territoriale segue il foro del convenuto e non quello della sede del datore di lavoro.
- In sede di regolamento di competenza è irrilevante la deduzione di asserite conseguenze estintive del processo se il giudice di merito ha correttamente individuato la competenza; in ogni caso, la tempestività della riassunzione può essere valutata tenendo conto delle sospensioni processuali straordinarie previste dalla normativa emergenziale.
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