Cassazione Penale, Ordinanza n. 08437/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo, rilevando il difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un furto in concorso, consistente nell'essersi impossessato di un borsello e di altri effetti personali, dopo aver forzato la porta dell'autovettura di proprietà della persona offesa, con contestazione degli artt. 110, 624 e 625, n. 2, c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge in punto di determinazione della pena, assumendo che la Corte territoriale avesse omesso la valutazione richiesta dagli artt. 133 e 133-bis c.p., limitandosi a una considerazione astratta dei criteri di commisurazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi concreti posti a base della censura, impedendo il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, nel capo di imputazione relativo al furto commesso con altro soggetto
richiamato quale norma incriminatrice del furto contestato
richiamato quale circostanza aggravante del furto, in relazione alla forzatura della porta dell'autovettura
richiamato dal ricorrente come parametro per la commisurazione della pena
richiamato dal ricorrente come ulteriore parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio
art. 581, comma 1, lett. d, c.p.p.
la Corte ne fa applicazione per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura; in difetto, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, puntuale e autosufficiente: non è sufficiente denunciare in via astratta un vizio di motivazione o di violazione di legge se non si indicano gli elementi concreti che sorreggono la censura.
- La doglianza sulla commisurazione della pena è inammissibile quando si risolve in un'affermazione generica di mancata valutazione dei criteri legali, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza spiegare quali dati fattuali sarebbero stati trascurati.
- La genericità del motivo, per indeterminatezza, integra violazione dei requisiti di specificità del ricorso e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa in favore della Cassa delle ammende.
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