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Sentenza

Sentenza n. 2709/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento interdittivo n. -OMISSIS- adottato dal Prefetto della Provincia di Napoli e trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS-, con il quale la ricorrente ha ricevuto informativa, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi; nonché di ogni atto preordinato e connesso, tra cui, in particolare: 1) la lettera datata 16.1.2023 della DDA - Procura della Repubblica di Napoli; 2) il verbale -OMISSIS-del Gruppo Ispettivo Antimafia, relativo alla seduta del 9.2.2023, in relazione all’asserita “insussistenza dei presupposti giuridici per l’applicazione della misura della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del dlgs 159/2011”, di cui non si conoscono, se non sommariamente, i contenuti.

Giustizia amministrativa202301809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Napoli, unitamente agli atti istruttori e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’interdittiva antimafia deducendo, in primo luogo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, ha contestato la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, nonché lo sviamento, sostenendo che gli elementi valorizzati dalla Prefettura non dimostrassero la permeabilità mafiosa della società. La ricorrente ha richiamato le assoluzioni intervenute in sede penale, l’assenza di coinvolgimento personale dell’amministratore nelle vicende penali e il decorso del tempo. Infine, ha dedotto la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che, in luogo dell’interdittiva, avrebbe dovuto essere valutata l’applicazione della prevenzione collaborativa. L’interdittiva si fondava su un articolato quadro di rapporti societari e familiari tra più imprese, su cointeressenze economiche, su provvedimenti giudiziari relativi a falsità, associazione mafiosa e corruzione aggravata, nonché su elementi indicativi di rapporti con esponenti di clan camorristici e di un progetto imprenditoriale funzionale al reinvestimento di proventi illeciti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto applicabile la deroga prevista dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 in presenza di particolari esigenze di celerità. La Prefettura aveva adeguatamente motivato l’omissione richiamando l’elevato potenziale infiltrativo, la commistione con altre società già interdette, l’urgenza di estromettere l’impresa dai rapporti con la pubblica amministrazione e il pericolo di inquinamento dell’economia locale, alterazione della concorrenza e minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica. Quanto al quadro indiziario, il Collegio ha ritenuto l’istruttoria esaustiva e la motivazione congrua. Ha ribadito che la valutazione prefettizia antimafia è autonoma rispetto all’esito del giudizio penale e può fondarsi anche su elementi non penalmente rilevanti o già esaminati in sede penale con assoluzione. Le cointeressenze societarie e familiari, considerate unitariamente con gli ulteriori elementi giudiziari, erano idonee a evidenziare un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa. Il decorso del tempo è stato ritenuto elemento neutro, non sufficiente da solo a superare i fattori di controindicazione in assenza di elementi nuovi e positivi comprovanti l’effettivo allontanamento dalle logiche criminali. È stato inoltre escluso il carattere occasionale del contagio mafioso: l’intreccio societario e familiare appariva organico e strutturale, sicché non ricorrevano i presupposti per sostituire l’interdittiva con una misura di prevenzione collaborativa. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    particolari esigenze di celerità del procedimento

    Consente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento interdittivo antimafia quando ricorrano specifiche e motivate esigenze di celerità, valutate in concreto in rapporto alla gravità e all’urgenza del pericolo di infiltrazione.

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi

    Costituiscono la base normativa del potere prefettizio di adozione dell’informazione antimafia interdittiva, fondato su una valutazione prognostica del rischio di infiltrazione e condizionamento mafioso.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La prevenzione collaborativa non è applicabile quando il pericolo di contiguità mafiosa deriva da cointeressenze organiche e strutturali, incompatibili con la natura meramente occasionale del contagio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto la motivazione dell’interdittiva è stata ritenuta esaustiva e congrua.

  • art. 97 Cost.

    La censura riferita ai principi di buon andamento e imparzialità è stata respinta, non essendo emersi vizi dell’azione prefettizia.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell’adozione di un’informazione antimafia interdittiva quando sussistano particolari esigenze di celerità, purché l’amministrazione motivi specificamente in ordine alla gravità, concretezza e urgenza del pericolo di infiltrazione e alla necessità di prevenire l’inquinamento dell’economia e dei rapporti con la pubblica amministrazione.
  • La valutazione prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa ha natura autonoma rispetto all’accertamento penale: può fondarsi anche su elementi non costituenti reato o già esaminati in sede penale con esito assolutorio, purché siano valutati in modo complessivo, coerente e motivato.
  • Le cointeressenze economiche e societarie tra imprese appartenenti a soggetti legati da rapporti familiari possono costituire un indice rilevante di permeabilità mafiosa quando siano collegate, mediante un’inferenza logica motivata, ad altri elementi indicativi di rapporti con organizzazioni criminali; il rapporto parentale, isolatamente considerato, non è invece sufficiente.
  • Il decorso del tempo non supera di per sé i fattori di controindicazione posti a fondamento dell’interdittiva antimafia; occorrono elementi nuovi, positivi e univoci dai quali risulti l’effettiva interruzione dei legami e delle cointeressenze con gli ambienti criminali.
  • La prevenzione collaborativa presuppone un pericolo di contiguità mafiosa occasionale e rimediabile; quando le cointeressenze tra impresa e soggetti o società collegati alla criminalità organizzata siano organiche e strutturali, è legittima l’adozione dell’interdittiva antimafia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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