Cassazione Penale, Sentenza n. 24110/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Giudice di Pace di La Spezia che, ritenendosi incompetente per materia nel procedimento a carico di Nardini (reato ex art. 582 c.p.), disponeva la trasmissione degli atti all'Ufficio della Procura del Tribunale dopo che nel corso dell'udienza era stata contestata la circostanza aggravante ex art. 61, n.5), c.p. Il PM sosteneva l'abnormità del provvedimento, lamentando che ciò avrebbe determinato una regressione di fase non prevista dalla legge e una violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 274/2000, in quanto la contestazione della circostanza aggravante non dovrebbe modificare la competenza per materia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile. Ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui la sentenza/ordinanza del Giudice di Pace che dichiara la propria incompetenza per materia e dispone la trasmissione degli atti alla Procura (ritenendo competente il Tribunale) non è impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma primo, c.p.p. Tali provvedimenti hanno natura processuale non definitiva e sono sindacabili, se del caso, mediante conflitto di competenza (art. 28 c.p.p.) tra i giudici interessati, e non con ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato anche l'interpretazione costituzionale e dottrinale secondo cui l'art. 111 Cost., comma 7 (sulla ricorribilità in Cassazione), presuppone un provvedimento con contenuto decisorio e definitivo, condizione non verificata nel caso di decisione sulla competenza.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato addebitato all'imputato; rilevante perché definisce il fatto oggetto del procedimento.
Circostanza aggravante contestata nel corso del processo; la sua mera contestazione non comporta, di per sé, variazione della competenza per materia secondo la Corte.
Norma che disciplina la competenza per materia del Giudice di Pace; richiamata dal ricorrente come riferimento alla competenza, ma la Corte ha ritenuto che la questione di competenza debba essere affrontata mediante gli strumenti processuali appropriati e non con ricorso per cassazione.
art. 568 c.p.p. (comma primo e comma secondo richiamati)
Prevede i limiti di impugnabilità in Cassazione: la sentenza del Giudice di Pace che dichiara incompetenza per materia e trasmette gli atti non è impugnabile per cassazione; la decisione sulla competenza è rimessa ad altri rimedi (conflitto di competenza).
art. 111 Cost. (comma settimo)
Richiede che per l'accesso alla Cassazione il provvedimento sia caratterizzato da decisorietà e definitività; la Corte osserva che le decisioni sulla competenza non soddisfano tale requisito.
art. 28 c.p.p. (conflitto di competenza)
Strumento processuale indicato dalla giurisprudenza come il mezzo corretto per contestare la competenza tra giudici, alternativa all'impugnazione in Cassazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace che dispone la trasmissione degli atti alla Procura non è impugnabile in Cassazione; il rimedio corretto è il conflitto di competenza.
- La contestazione di una circostanza aggravante (es. art. 61, n.5 c.p.) non modifica automaticamente la competenza per materia: la valutazione della competenza resta questione processuale da risolvere con gli strumenti previsti (conflitto), non con ricorso per cassazione.
- Le decisioni processuali non definitive o prive di contenuto decisorio definitivo (come quelle sulla competenza) non rientrano nel novero dei provvedimenti ricorribili in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e art. 568 c.p.p.
- Se si ritiene che la competenza sia errata, si deve proporre il conflitto di competenza dinanzi al giudice competente o attendere la decisione del giudice investito che potrà a sua volta sollevare il conflitto; evitare di ricorrere in Cassazione per bypassare tale procedura.
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti del Giudice di Pace è fondamentale verificare preliminarmente la possibilità di ricorso in Cassazione: molte pronunce che riguardano la competenza sono esclusivamente sindacabili tramite conflitto e non tramite cassazione.
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