Cassazione Civile, Sentenza n. 19833/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto a favore dei lavoratori un risarcimento limitato al periodo fino alla data della conciliazione con la cessionaria (Ceva/TNT). I motivi di cassazione contestavano, tra l'altro: omissione di esame di fatto decisivo e vizi relativi all'onere di contestazione in ordine alla conoscenza della conciliazione; la violazione dell'art. 2112 c.c. (e dell'art. 1406 c.c.) per avere la Corte d'appello ritenuto che, pur in presenza di trasferimento invalido del ramo d'azienda, la vicenda risolutiva (conciliazione/licenziamento) intervenuta con la cessionaria potesse incidere sul rapporto di lavoro che de iure rimaneva in capo al cedente; questioni connesse al giudicato e alla rilevanza dell'atto conciliativo rispetto ai crediti vantati verso la cedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi (procedurali) e ha accolto il terzo motivo (sostanziale) ritenendo che, se la cessione del ramo d'azienda è stata dichiarata invalida ai sensi dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro rimane de iure in capo al cedente e le vicende risolutive relative al rapporto instaurato di fatto con la cessionaria non incidono sul rapporto giuridico con la cedente. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per ulteriore decisione, ivi comprese le questioni sulle spese.
Norme richiamate
Principale norma di riferimento: se la cessione del ramo d'azienda non è conforme a quanto previsto dall'art. 2112, il rapporto di lavoro non si trasferisce de iure al cessionario e resta in capo al cedente; le vicende risolutive intervenute con il cessionario non operano sul rapporto de iure con il cedente.
Richiamato in combinazione con l'art. 2112 nella contestazione della legittimità del subentro: utilizzato dai ricorrenti per sostenere che la successione contrattuale non si realizza in assenza dei presupposti richiesti.
Riferito in relazione all'onere di contestazione: la Corte ha valutato, come fatto di merito, la tempestività e la rilevanza dell'allegazione della conoscenza della conciliazione da parte della controparte.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (omesso esame di fatto; violazione di norme processuali o sostanziali); la Corte ha esaminato i motivi dedotti ai sensi di tale articolo e ha accolto il motivo relativo all'art. 2112 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in ordine al principio del giudicato che copre il dedotto e il deducibile; la Corte di cassazione ha ritenuto assorbita la questione dopo l'accoglimento del motivo sostanziale.
Richiamati con riferimento alla volontà contrattuale e alla prova; i ricorrenti contestavano che non poteva desumersi una volontà risolutiva del rapporto nei loro confronti dalla sola conciliazione con la cessionaria.
Massime di principio
- Se la cessione di ramo d'azienda è invalida ai sensi dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro resta de iure in capo al cedente; gli atti intervenuti con la cessionaria (licenziamenti, conciliative, transazioni) non estinguono automaticamente i diritti del lavoratore verso il cedente.
- La conciliazione con la cessionaria non equivale di per sé a una rinuncia automatica dei crediti verso il cedente, salvo che vi sia prova chiara e specifica di rinuncia o di escussione dei medesimi crediti in capo al cedente.
- Le allegazioni di fatti sopravvenuti in corso di causa (per es. una conciliazione) devono essere tempestivamente dedotte non appena conosciute; la loro rilevanza e tempestività sono valutate dal giudice del merito.
- La condotta processuale e la mancata contestazione tempestiva di fatti rilevanti possono influire sull'accertamento della conoscenza e degli effetti di atti conciliativi, ma la valutazione concreta rimane di competenza del giudice del merito.
- In situazioni di duplicità di rapporti (uno de iure con il cedente e uno di fatto con il cessionario) il lavoratore può tutelare separatamente i crediti nei confronti del soggetto che, secondo la legge, risulta titolare del rapporto di lavoro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 12 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 19841/2021 del 12/07/2021
- Sentenza lavoro · 9 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 19583/2021 del 09/07/2021
- Sentenza lavoro · 9 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 19584/2021 del 09/07/2021
- Sentenza lavoro · 9 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 19585/2021 del 09/07/2021
- Sentenza lavoro · 9 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 19586/2021 del 09/07/2021
- Sentenza lavoro · 9 lug 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 19592/2021 del 09/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →