Cassazione Civile, Sentenza n. 19586/2021 del 09/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugna l'accertamento congiunto INPS/INAIL che contestava l'omesso versamento di contributi alla Gestione Separata INPS (€94.677,00) e premi INAIL (€62.913,23) per collaboratori impiegati in vari servizi (censimento, ludoteca, asilo nido, bagnini/istruttori di nuoto, nonni vigili, educatori, accompagnatrici, ecc.). Il Comune sostiene che le prestazioni erano autonome, occasionali e saltuarie e quindi escluse dagli obblighi previdenziali e assicurativi; gli enti sostenevano la sussistenza di collaborazioni con caratteristiche di continuità, coordinazione e periodicità tali da comportare iscrizione alla Gestione separata e obbligo assicurativo INAIL.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso del Comune (confermando il criterio usato dalla Corte d'appello che ha fatto riferimento all'art.50 T.U.I.R. per valutare la sussistenza delle collaborazioni continuative/autonome) ritenendo non applicabile alle amministrazioni pubbliche la disciplina "minicococo" di cui all'art.61 d.lgs. 276/2003 e condividendo la valutazione degli elementi fattuali svolta dalla Corte territoriale. Tuttavia la Cassazione ha accolto il terzo motivo: la Corte d'appello ha esteso la condanna anche a posizioni non comprese nel verbale di accertamento congiunto; tale statuizione è stata ritenuta viziata e la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e rinviata ad altra Corte d'appello per il relativo esame e per il regolamento delle spese.
Norme richiamate
art. 409 cod. proc. civ.
Richiamata dalla parte ricorrente come parametro per definire la collaborazione coordinata e continuativa; la Cassazione ha ritenuto invece non pertinente l'applicazione di tale criterio per la verifica dell'obbligo contributivo alla Gestione separata
art. 50 d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), comma 1, lett. c)-bis
La Corte ha confermato l'utilizzo della nozione fiscale prevista dall'art.50 T.U.I.R. (rapporti di collaborazione in assenza di subordinazione, nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita) come parametro per verificare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art.2, comma 26, legge n.335/1995
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.61 (cd. minicococo) alle pubbliche amministrazioni e quindi l'impossibilità di usare tale disciplina come criterio risolutivo nella verifica dell'obbligo contributivo per l'ente pubblico
art. 2, comma 26, legge n. 335/1995
Norma che dispone l'iscrizione alla Gestione separata per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: la Corte ha richiamato tale disposizione e ha collegato il suo ambito applicativo alla nozione fiscale di cui all'art.50 T.U.I.R.
art. 5 d.lgs. n. 38/2000
Riferita in relazione alla disciplina INAIL; la Corte ha considerato le esclusioni normative dagli obblighi assicurativi in rapporto alla qualificazione del rapporto come lavoro autonomo occasionale o come collaborazione assimilabile
art. 34 legge n. 342/2000
Richiamata a titolo storico/interpretativo in relazione alle modifiche del T.U.I.R.; la sentenza segnala che disposizioni fiscali correlate incidono sulla nozione di collaborazione rilevante anche ai fini previdenziali
art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
La Corte ha osservato che il Comune non ha rispettato gli oneri di autoproduzione delle prove documentali richieste per censurare efficacemente le risultanze di fatto della Corte d'appello, rendendo inammissibili alcune doglianze di merito
art. 360 cod. proc. civ.
Norma invocata in relazione ai motivi di cassazione (violazione di norme di diritto): la Corte ha valutato i motivi ex art.360, rigettandone due e accogliendone uno
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato nel terzo motivo: la Corte ha ritenuto che la pronuncia della Corte d'appello si era estesa oltre le posizioni oggetto del verbale di accertamento, configurando vizio censurabile ex art.112
Massime di principio
- Per stabilire l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata per collaborazioni rese a una pubblica amministrazione, occorre far riferimento alla nozione fiscale di collaborazioni continuative/coordinate prevista dall'art.50 T.U.I.R. (assenza di subordinazione, rapporto unitario e continuativo, assenza di mezzi organizzati, retribuzione periodica).
- La disciplina "minicococo" dell'art.61 d.lgs. 276/2003 non si applica alle pubbliche amministrazioni; non può quindi essere assunto come criterio risolutivo per l'inquadramento dei rapporti di collaborazione con enti pubblici.
- In sede di impugnazione in Cassazione la contestazione delle risultanze di fatto richiede il rispetto degli oneri probatori e formali previsti (art.366 c.p.c.); doglianze meramente critiche sulle valutazioni istruttorie della Corte d'appello sono in genere inammissibili.
- Un accertamento congiunto INPS/INAIL vincola la pretesa agli specifici soggetti indicati nel verbale: se il giudice estende la condanna a soggetti non compresi nell'accertamento, tale estensione può essere censurata e comportare cassazione e rinvio.
- Per la qualificazione dei rapporti devono essere valutati elementi concreti quali durata e periodicità del rapporto, assenza di autonomia organizzativa del collaboratore, uso di mezzi o materiali del committente e modalità di corresponsione del compenso.
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