Cassazione Civile, Sentenza n. 19583/2021 del 09/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 21.12.2004 e aveva disposto il ripristino del rapporto e il pagamento delle retribuzioni dall'10.10.2008. Euro Service deduceva, in primo luogo, errore di diritto nella determinazione delle conseguenze della conversione dei contratti co.co.co./a progetto illegittimi, sostenendo che dovesse applicarsi l'indennita' onnicomprensiva prevista dall'art. 32, comma 5, legge n.183/2010 (indennita' tra 2,5 e 12 mensilita'), anziche' la disciplina di diritto comune che aveva portato alla condanna al pagamento delle retribuzioni integrali. In secondo luogo contestava la liquidazione delle retribuzioni senza specifica prova dell'orario di lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile in via interpretativa l'art. 32, comma 5, della legge n.183/2010 anche ai casi di conversione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dichiarati illegittimi per mancata individuazione di un progetto specifico, e pertanto ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo. Il secondo motivo e' stato dichiarato assorbito. La causa è rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi affermati e per la determinazione delle spese di giudizio; liquidazione delle spese del giudizio di legittimita' a carico della parte soccombente in questa sede.
Norme richiamate
Legge n. 183/2010 (riforma)
art. 32, comma 5; art. 50
L'art. 32, comma 5, disciplina un'indennita' onnicomprensiva per i casi di conversione del contratto a tempo determinato; la Corte interpreta la disposizione in senso estensivo, ritenendola applicabile anche ai casi di conversione derivante da collaborazioni coordinate e continuative a progetto illegittime, facendo applicazione del criterio indennitario (2,5-12 mensilita') al posto delle conseguenze ordinarie della disciplina di diritto comune.
D.lgs. n. 276/2003
art. 61 (requisiti del contratto di collaborazione e del contratto a progetto); art. 69, comma 1 (conversione dei rapporti privi di progetto)
L'art. 61 richiede che le collaborazioni a progetto abbiano ad oggetto progetti specifici; in mancanza, ai sensi dell'art. 69 comma 1, il rapporto deve essere considerato di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto. La Corte conferma che la mancanza del progetto determina la conversione automatica.
Legge n. 92/2012 (riforma Fornero)
Richiamata nella vicenda per la sua rilevanza sul regime delle collaborazioni successive, ma la Corte sottolinea che l'applicabilita' dell'indennita' di cui alla legge n.183/2010 va valutata secondo la giurisprudenza consolidata anche ratione temporis.
Legge n. 604/1966
Richiamata quale criterio di riferimento per la quantificazione del risarcimento nei casi in cui si applica l'indennita' di cui all'art. 32/2010; la legge 183/2010 rinvia, per i criteri, all'art. 8 della 604/1966.
Codice Civile
Riferiti dalla ricorrente nella secondaria censura relativa alla quantificazione delle retribuzioni senza prova dell'orario; la Corte ha ritenuto tale motivo assorbito rispetto alla decisione sulla normativa indennitaria.
Massime di principio
- Se un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto non individua un progetto specifico funzionalmente collegato a un risultato, ai sensi del d.lgs. 276/2003 art.61 e 69, il rapporto puo' essere convertito in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.
- Dopo la legge n.183/2010, nelle ipotesi di conversione di rapporti a termine o di collaborazioni illegittime in rapporto subordinato, il giudice deve valutare l'applicabilita' dell'indennita' onnicomprensiva di cui all'art.32, comma 5 (da 2,5 a 12 mensilita'), applicandola in via estensiva anche ai casi di conversione di co.co.co./co.co.pro non conformi alla normativa sul progetto.
- La disciplina speciale introdotta (art.50 L.183/2010) puo' prevedere limitazioni in casi particolari (es. offerte di stabilizzazione), ma non impedisce in generale l'applicazione del regime indennitario quando sussistono le condizioni di conversione.
- Nelle cause di conversione e di determinazione delle conseguenze risarcitorie il giudice di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, deve prima accertare la sussistenza della conversione e poi determinare la misura dell'indennita' secondo i criteri di legge; questioni probatorie secondarie (es. prova dell'orario) possono diventare assorbite dalla decisione sul regime indennitario.
- Verificare sempre la temporalita' delle norme e la loro applicabilita' ratione temporis: la qualificazione del rapporto e le conseguenze sanzionatorie/indennitarie dipendono dalla normativa vigente al momento dei fatti e dalle modifiche legislative successive.
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