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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19592/2021 del 09/07/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano il rigetto, operato dalla Corte d'Appello di Milano, della loro domanda volta a ottenere, per i turni di servizio ricadenti in giornate festive infrasettimanali, oltre alle maggiorazioni previste per il lavoro festivo, anche un giorno di riposo compensativo o il pagamento come lavoro straordinario festivo. Denunciano la violazione e falsa applicazione combinata degli artt. 22 e 24 del CCNL Enti Locali 14.9.2000 e invocano anche il principio dell'art. 1362 c.c. per desumere la volontà collettiva anche dal comportamento successivo (nuovo CCNL) che, a loro dire, dovrebbe far ritenere dovute le maggiorazioni ai turnisti quando il turno cada in festività infrasettimanale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui per il personale che lavora a turni si applica l'art. 22 del CCNL (che disciplina le turnazioni) il quale riconosce un'indennità onnicomprensiva a compensazione del disagio derivante dall'organizzazione a turni. Tale indennità, avendo carattere integrale, esclude il cumulo con le maggiorazioni previste dall'art. 24, le quali si applicano invece solo al lavoro festivo prestato oltre l'orario contrattuale o per prestazioni chiamate in giorni di riposo settimanale o festive al di fuori del turno. La Corte ha inoltre ritenuto infondato l'argomento basato sul comportamento successivo (nuovo CCNL) e ha richiamato la clausola di continuità delle disposizioni previgenti (art. 2 u.c. del CCNL successivo), precisando che l'omissione nel nuovo contratto di una disciplina non comporta automaticamente l'abrogazione di regole precedenti per le fattispecie non espressamente ricondotte al nuovo assetto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • C.C.N.L. Comparto Enti Locali 14.9.2000, art.22

    "compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro"

    L'art.22 disciplina le turnazioni e riconosce un'indennità ai turnisti di carattere onnicomprensivo che assorbe le maggiorazioni per il semplice fatto che il turno cada in giornata festiva infrasettimanale o domenicale

  • C.C.N.L. Comparto Enti Locali 14.9.2000, art.24

    "la maggiorazione per il lavoro in giornata festiva è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione"

    L'art.24 riguarda le maggiorazioni per lavoro festivo rese oltre l'orario contrattuale o per prestazioni rese in giorni di riposo settimanale o in giornate festive al di fuori delle turnazioni; non trova applicazione per i turni ordinari già compensati dall'indennità di cui all'art.22

  • art.1362 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per ricostruire la volontà delle parti alla luce del comportamento successivo (nuovo CCNL); la Corte ritiene che il richiamo al comportamento successivo non possa sovvertire l'interpretazione testuale e la giurisprudenza consolidata in assenza di elementi chiari e univoci

  • C.C.N.L. Funzioni Locali (21 maggio 2018) art.2, ultimo comma

    "per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL"

    La mancata regolazione esplicita nel nuovo CCNL non equivale necessariamente ad abrogazione delle norme precedenti; le disposizioni antecedenti continuano ad applicarsi alle fattispecie non disciplinate diversamente

  • C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018 (art.23 nuovo art. sui turni)

    La nuova disciplina sui turni può aver sostituito il previgente art.22 ma non implica l'eliminazione automatica della normativa (art.24) relativa a fattispecie diverse non espressamente regolate dal nuovo contratto

  • D.P.R. 115/2002, art.13, comma 1-quater

    Norma richiamata in sentenza per l'eventuale versamento del contributo unificato; la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore versamento, se dovuto

Massime di principio

  • Per il personale turnista l'indennità prevista dal CCNL per le turnazioni (art.22 del CCNL Enti Locali 14.9.2000) ha carattere onnicomprensivo: non è possibile cumularvi automaticamente le maggiorazioni previste dall'art.24 per il lavoro festivo, salvo che non si tratti di lavoro prestato oltre l'orario contrattuale o di chiamata in giorno di riposo settimanale
  • L'art.24 si applica specificamente al lavoro festivo svolto oltre l'orario contrattuale o a chiamata di lavoratori nel loro giorno di riposo: per ottenere le maggiorazioni cumulabili occorre dimostrare che la prestazione eccede l'orario previsto dal contratto o che si è stati chiamati in giorno di riposo
  • Argomentazioni basate su una presunta disparità di trattamento tra turnisti e non turnisti sono generalmente infondate se il CCNL prevede meccanismi remunerativi diversi per le diverse modalità di servizio (es. indennità onnicomprensive per i turni)
  • La stipula di un contratto collettivo successivo che omette talune previsioni non significa automaticamente abrogazione delle norme precedenti: va verificata l'intenzione delle parti e la clausola di continuità prevista dal nuovo CCNL (art.2 u.c.)
  • In controversie su cumulo di indennità/ maggiorazioni, è cruciale distinguere tra lavoro ordinario in turno (compensato dall'indennità turni) e lavoro straordinario o chiamate in giorno di riposo; la qualificazione della prestazione (ordine/ straordinario/ chiamata) determina l'applicabilità delle maggiorazioni
  • In assenza di modifica contrattuale espressa e univoca, la giurisprudenza consolidata e il testo letterale del CCNL sono fattori determinanti per l'interpretazione; gli orientamenti della Corte di Cassazione hanno forte peso vincolante nella comparabile fattispecie

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