Cassazione Civile, Sentenza n. 19585/2021 del 09/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva riformato in parte il Tribunale disponendo la risoluzione del rapporto e un'indennità di 18 mensilità invece della reintegra disposta in primo grado. Daniela Bernardini era stata licenziata per omessa registrazione di 22 acquisti e mancata emissione di scontrini su indicazione dei responsabili di punto vendita. Il ricorso in Cassazione deduce: (i) errata interpretazione e omissione di esegesi del CCNL Turismo (art.138 e art.7 lett. f)), con violazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1367 c.c.; (ii) mancata considerazione dell'elemento soggettivo e della scarsa imputabilità dovuta al condizionamento gerarchico; (iii) nullità per motivazione apparente e contraddittoria ai sensi degli artt. 132(2), n.4 e 118 disp. att. c.p.c., nonché violazione del principio di adeguata motivazione (art.111 Cost.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo (assorbendo il secondo), dichiarando la sentenza della Corte d'appello carente di motivazione e logicamente contraddittoria rispetto alla valutazione dell'elemento psicologico e all'interpretazione del CCNL. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per un nuovo esame del merito alla luce dei principi indicati dalla Cassazione; il giudice di rinvio dovrà anche regolare le spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sul merito sostanziale del licenziamento: la pronuncia ha riaperto il processo di merito.
Norme richiamate
legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 18
La Corte ribadisce la distinzione tra tutela reintegratoria (comma 4) e tutela indennitaria (comma 5): la reintegrazione è applicabile quando il fatto accertato sia riconducibile a una fattispecie per la quale la contrattazione collettiva prevede una sanzione conservativa; se la condotta non rientra in tali fattispecie, in caso di licenziamento sproporzionato si applica l'indennità di cui al comma 5
CCNL Turismo, art. 138 e art. 7, lett. f)
"in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda"
Il contratto collettivo va interpretato complessivamente; la Corte ha censurato l'omessa o incompleta esegesi delle clausole (in particolare la lett. f) ) che potevano influire sulla determinazione se la condotta rientrasse tra quelle punibili con sanzione conservativa
Codice Civile, artt. 1362, 1363, 1365, 1367
Applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali: ricerca della comune intenzione delle parti, coordinamento delle clausole, interpretazione complessiva e, se necessario, interpretazione estensiva nei limiti della ragionevolezza per ricomprendere casi non espressamente previsti ma voluti dalle parti
Costituzione, art. 111, sesto comma
Richiede motivazione adeguata e non contraddittoria delle decisioni giudiziarie; la sentenza impugnata è stata ritenuta carente sotto questo profilo
Codice di procedura civile, art. 132, secondo comma, n. 4; art. 118 disp. att.; art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4
La violazione delle norme sulla motivazione e la presenza di contraddizioni irriducibili nella motivazione costituiscono motivo di cassazione ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c.; la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello mancasse del necessario percorso logico-argomentativo
Massime di principio
- Quando è contestato un licenziamento disciplinare, il giudice deve prima accertare la verità fattuale e poi verificare se la condotta accertata sia espressamente ricompresa in fattispecie previste dal CCNL o dal codice disciplinare per le quali è prevista una sanzione conservativa: se sì, e la sanzione è sproporzionata, può trovare applicazione la reintegra (art.18 comma 4); se la condotta non rientra in tali fattispecie, la tutela è risarcitoria (comma 5)
- L'interpretazione delle clausole del CCNL deve essere completa e sistematica (artt.1362-1363 c.c.): il giudice non può ignorare clausole "di chiusura" o interpretarle isolatamente; può essere ammessa, purché motivata, un'interpretazione estensiva solo se necessaria a tradurre la volontà contrattuale e nei limiti della ragionevolezza
- La sussistenza di condizionamento o pressione gerarchica incide sull'imputabilità soggettiva: se è dimostrato un grave condizionamento, può ridursi la colpevolezza o escludere l'imputabilità, influenzando la scelta della sanzione e la forma di tutela applicabile
- La motivazione giudiziaria deve essere coerente: non è ammissibile affermare contemporaneamente che il grado di colpa è "modesto" e che la condotta è "dolosa" finalizzata a vantaggi indebiti senza spiegare il percorso logico che riconcilia tali affermazioni; l'assenza di spiegazioni logiche può condurre alla cassazione e al rinvio
- In casi simili il datore di lavoro dovrebbe documentare con chiarezza (i) la responsabilità individuale del lavoratore, (ii) l'esistenza di vantaggi concreti derivanti dalla condotta, e (iii) il collegamento della fattispecie alle previsioni disciplinari del CCNL per poter legittimamente giustificare un licenziamento espulsivo
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