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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19584/2021 del 09/07/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La RFI ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1853/2016 che, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata da Salzano, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 4424/2011 relativo alla restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado parzialmente riformata in appello. Le questioni principali riguardavano: (i) la decorrenza della prescrizione del diritto restitutorio (se dalla pubblicazione della sentenza di riforma o dal passaggio in giudicato); (ii) se atti quali l'impugnazione (appello) o la diffida/atto di costituzione in mora potessero interrompere la prescrizione del diritto alla restituzione; (iii) l'ammissibilità dell'appello avversario per carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.; (iv) l'efficacia interruttiva di una lettera inviata al difensore della controparte e la questione della continuazione del mandato dopo il passaggio in giudicato. La RFI ha dedotto altresì inosservanza di norme sostanziali e processuali e ha lamentato violazioni probatorie per mancata assunzione in considerazione di atti prodotti in grado d'appello e non trascritti in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della RFI. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto alla restituzione delle somme riscosse in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente riformata, nasce con la pubblicazione della sentenza di riforma (ed ha efficacia immediata), e il termine di prescrizione decennale decorre dunque dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma (art. 2935 c.c.). La Corte ha precisato che l'impugnazione (appello) interrompe la prescrizione solo se nell'atto di gravame sia stata effettivamente proposta la domanda restitutoria (ossia la domanda deve essere parte integrante dell'atto di appello), mentre atti processuali che non contengono tale domanda non hanno effetto interruttivo rispetto al diritto alla restituzione. Ha inoltre ritenuto che la lettera inviata al difensore (ricevuta il 13.12.2004) non fosse idonea a interrompere la prescrizione del diritto alla restituzione, stante l'assenza di continuità della procura dopo il passaggio in giudicato del precedente giudizio; inoltre la RFI non ha prodotto in cassazione gli atti (appello di Salzano, la lettera, verbali, note autorizzate) necessari per consentire il controllo ex actis delle proprie doglianze, con conseguente rigetto dei relativi motivi. La Corte ha condannato la RFI al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 4.200,00 oltre oneri), e ha dichiarato l'applicabilità delle disposizioni sul contributo unificato (art. 13 d.P.R. 115/2002).

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.c.

    La Corte richiama l'art. 336 c.p.c. per affermare che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della pronuncia riformata sorge per il solo fatto della riforma; la sentenza di riforma ha efficacia immediata sugli atti esecutivi e giustifica la restituzione "ante omnia"

  • art. 434 c.p.c.

    Norma sui requisiti dell'atto di appello (specificità e motivazione). La Corte osserva che le doglianze sulla presunta inammissibilità dell'appello avversario non sono valutabili in cassazione perché la RFI non ha prodotto l'atto di gravame necessario a verificare la fondatezza dell'eccezione

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per stabilire il momento iniziale della prescrizione; la Corte interpreta che, per il diritto alla restituzione, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di riforma

  • art. 2943 c.c.

    Regola generale sull'interruzione della prescrizione. La Corte precisa che l'effetto interruttivo opera quando l'atto interruttivo contiene realmente la domanda esercitata (o un atto che per legge interrompe la prescrizione), e che l'impugnazione interrompe la prescrizione solo se in essa è stata proposta la domanda restitutoria

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 2943 per discuterne gli effetti sulla prescrizione decennale; la Corte ricorda che per alcuni diritti il termine può essere quinquennale o decennale, ed analizza la decorrenza in rapporto alla disciplina applicabile

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n.6

    Norma che impone al ricorrente in cassazione l'onere di indicare e trascrivere gli atti e i fatti rilevanti. La Corte ha ritenuto inammissibili o non valutabili alcune doglianze della RFI per mancata produzione/trascrizione degli atti necessari

  • art. 118 Disp. att. c.p.c.

    Richiamata per giustificare l'adesione della Corte ai consolidati arresti di legittimità sulla materia (vincolo di uniformità interpretativa)

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Disposizione amministrativa sul contributo unificato: la Corte prende atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente riformata, nasce con la pubblicazione della sentenza di riforma e il termine prescrizionale (in genere decennale) decorre da tale data, non dal passaggio in giudicato
  • L'appello interrompe la prescrizione del diritto restitutorio solo se nell'atto di gravame è fatta valere espressamente la domanda di restituzione; un mero impugnare la sentenza senza proporre la domanda restitutoria non ha effetto interruttivo rispetto a quel diritto
  • Una diffida o atto di costituzione in mora costituisce atto interruttivo della prescrizione solo se è idoneo e rivolto al soggetto titolare della obbligazione e se, nel caso di indirizzo al rappresentante (es. avvocato), sussiste la continuità del mandato o il potere attuale di rappresentanza
  • In sede di legittimità il ricorrente ha l'onere di indicare e trascrivere gli atti decisivi del giudizio di merito; la mancata produzione degli atti rende inammissibili o non esaminabili molte doglianze in cassazione
  • Il principio "restituito ante omnia" significa che, a seguito di riforma della sentenza di primo grado, vengono meno gli effetti esecutivi degli atti eseguiti sulla base della pronuncia originaria e consegue l'obbligo di restituzione delle somme; tuttavia il diritto alla restituzione resta soggetto a prescrizione che va attentamente calcolata
  • Per tutelare i diritti della parte che ritiene di avere somme da recuperare, è strategico: (i) introdurre tempestivamente la domanda restitutoria (anche in sede di appello, se possibile), oppure (ii) notificare atti interruttivi idonei entro i termini prescrizionali, conservando sempre copia e prova di ricezione degli atti e del mandato dei difensori

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