Cassazione Civile, Ordinanza n. 11388/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. 89/2001 proposta da una creditrice che aveva insinuato un credito in una procedura fallimentare poi durata complessivamente molti anni. Il decreto di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in sede di opposizione proposta dal Ministero della giustizia ex art. 5-ter L. 89/2001, ha accolto l'opposizione ritenendo che, per la ricorrente, la procedura fosse cessata di rilevare ai fini del danno al momento del soddisfacimento integrale del credito, avvenuto entro cinque anni dalla domanda di ammissione al passivo, e dunque entro un termine ragionevole. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione della L. 89/2001, della Costituzione e della CEDU, sostenendo che il dies ad quem della durata della procedura fallimentare dovesse coincidere con la chiusura definitiva della procedura e non con il pagamento integrale del credito; (2) violazione dell'art. 2-bis L. 89/2001, per avere negato l'indennizzo senza ricondurre il caso ad una delle ipotesi tassative di esclusione previste dall'art. 2; (3) nullità del decreto per mancanza di sillogismo giudiziale e motivazione illogica, perché la Corte territoriale avrebbe confuso il profilo patrimoniale con il pregiudizio non patrimoniale da durata irragionevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a consolidata giurisprudenza il principio secondo cui, nella procedura fallimentare, la durata rilevante ai fini dell'equa riparazione termina per il singolo creditore con l'integrale soddisfacimento del credito ammesso, mentre la data di chiusura definitiva della procedura rileva solo nei casi di soddisfacimento parziale o totale inadempimento. Ha inoltre osservato che le doglianze della ricorrente erano in parte dirette contro un principio già stabilizzato e quindi inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., e in parte scollegate dal concreto contenuto del provvedimento impugnato, che non aveva applicato ipotesi di esclusione dell'indennizzo, ma aveva escluso il pregiudizio per difetto di irragionevole durata rispetto alla posizione della ricorrente. Anche il vizio motivazionale è stato escluso, perché una volta accertata la durata ragionevole non residuava alcun diritto all'equa riparazione. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del procedimento di opposizione proposto dal Ministero avverso il decreto che aveva riconosciuto l'equa riparazione.
Disciplina il diritto all'equa riparazione e i presupposti del pregiudizio da irragionevole durata del processo.
art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001
Per la procedura fallimentare la durata ragionevole va parametrata alla posizione del creditore e, secondo la giurisprudenza richiamata, cessa con l'integrale soddisfacimento del credito.
art. 2, commi 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies, L. 89/2001
Richiamati dalla ricorrente come ipotesi tassative di esclusione o presunzione di insussistenza del pregiudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per le doglianze contro la lettura dell'art. 2 L. 89/2001.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma sul motivo per nullità della sentenza/decreto per vizio di motivazione o di struttura decisoria.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per lamentare la mancanza di motivazione/sillogismo giudiziale.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
artt. 111 e 117 Cost.
Richiamati in relazione alla disciplina dell'equa riparazione e ai parametri costituzionali della ragionevole durata del processo.
artt. 6, 7, 13 CEDU
Richiamati dalla ricorrente come parametri convenzionali a tutela della durata ragionevole e del rimedio effettivo.
Usato per dichiarare inammissibile il motivo che si poneva contro un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Richiamato per distinguere la disciplina attuale, che rende irripetibili i pagamenti eseguiti nei riparti salvo revocazione, da quella previgente.
Richiamato in relazione alla revocazione contro i creditori ammessi, quale eccezione al regime dei pagamenti ripartiti.
Massime di principio
- Nella procedura fallimentare, ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il termine finale della durata rilevante per il singolo creditore coincide con l'integrale soddisfacimento del credito ammesso; la chiusura formale della procedura assume rilievo solo se il credito non sia stato integralmente soddisfatto.
- Se il credito del partecipante alla procedura concorsuale viene pagato integralmente entro il termine ragionevole, non sussiste per quel creditore un pregiudizio indennizzabile da durata eccedente maturata successivamente.
- Le censure che si limitano a prospettare una diversa ricostruzione del dies ad quem in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- In tema di equa riparazione, il danno indennizzabile non può essere parametrato in modo da superare il pregiudizio effettivamente sofferto dal singolo istante, dovendosi tener conto dell'effettivo soddisfacimento del credito e delle somme già percepite.
- La motivazione del provvedimento è sufficiente quando, accertata la durata ragionevole del processo o della procedura rispetto alla posizione concreta dell'istante, esclude logicamente la sussistenza del presupposto stesso del danno non patrimoniale da irragionevole durata.
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