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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12321/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto da un imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10 settembre 2024. Dal testo emerge che, nel riepilogo dei motivi di appello riportato in sentenza, per tale imputato risultava indicato un solo motivo, circoscritto al calcolo della recidiva, che peraltro appariva già accolto. Nel ricorso, invece, il difensore ha censurato il giudizio di responsabilità e ha lamentato una mancata risposta su doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, profili che non risultavano però compresi nel riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. La censura è stata inoltre formulata in modo generico, mediante meri richiami a pretesi motivi di appello, senza specifica contestazione del contenuto del riepilogo operato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che è inammissibile il ricorso quando non si contesti specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata e si deducano in cassazione censure diverse da quelle ivi sintetizzate. Poiché nel caso concreto il ricorrente ha attaccato temi non ricompresi nel riepilogo dei motivi di gravame, e ha inoltre proposto doglianze su pena e attenuanti in termini generici, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con il riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata, quando il ricorso introduca censure diverse da quelle effettivamente devolute al giudice di merito.
  • La parte ricorrente deve individuare con precisione i capi e i punti della decisione oggetto di censura e non può limitarsi a richiami generici a pretesi motivi di appello.
  • Doglianze su responsabilità, pena o attenuanti formulate in cassazione sono inammissibili se non risultano coerenti con il contenuto del gravame richiamato nella sentenza impugnata e se sono prospettate in modo meramente assertivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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