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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21079/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una rapina pluriaggravata, in concorso con altri soggetti non ricorrenti, avente a oggetto una somma di denaro, circa 1,6 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana e un orologio, ai danni di una persona offesa che riferiva di essere stata aggredita, colpita al volto e ammanettata. La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa in abbreviato, ha assolto due imputati dalla rapina del denaro, ma ha confermato la loro condanna per la rapina della droga e dell'orologio, rideterminando la pena e revocando sospensioni condizionali già concesse in precedenti sentenze. I ricorsi per cassazione, distinti e affidati a diversi difensori, hanno dedotto: per uno degli imputati, la violazione delle regole sulla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che sarebbe stata in realtà indagabile in altro procedimento per stupefacenti e quindi non utilizzabile come semplice persona informata; l'inattendibilità della persona offesa, il cui racconto sarebbe stato smentito dall'assoluzione sul denaro e dalla reticenza su droga e orologio; l'errore nel ritenere configurabile la rapina avente ad oggetto sostanza stupefacente, ritenuta bene radicalmente illecito e quindi oggetto di reato impossibile; la mancanza di prova della violenza/minaccia, desunta solo da intercettazioni poco chiare; il ne bis in idem con un procedimento milanese per cessione della droga. Per l'altro imputato, si è contestata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa ai sensi dell'art. 63 c.p.p., l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. per difetto di adeguati riscontri, l'inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 270 c.p.p., l'insussistenza della violenza o minaccia e la necessità di riqualificare il fatto in truffa con prescrizione, oltre all'erroneità della revoca della sospensione condizionale per asserita maturazione del termine ex art. 167 c.p. La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo: non inutilizzabili, nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato; utilizzabili le intercettazioni nel procedimento diverso perché, ratione temporis, applicabile il testo originario dell'art. 270 c.p.p., e perché i delitti di rapina rientravano tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; pienamente attendibile e riscontrato il racconto della persona offesa per quanto riguarda la sottrazione di droga e orologio, grazie alle intercettazioni che costituivano prova autosufficiente; corretta la configurabilità della rapina di sostanza stupefacente illecitamente detenuta, poiché il furto/rapina tutelano il possesso penalistico e non la liceità del bene; infondata la doglianza sul ne bis in idem, perché il diverso procedimento milanese riguardava la successiva cessione della droga e non il medesimo fatto di rapina; corretta infine la revoca della sospensione condizionale, trattandosi di revoca obbligatoria di diritto, da valutare con riferimento alla data di commissione dei nuovi reati e non a quella del loro definitivo accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato infondati tutti i motivi dei due ricorsi e li ha rigettati integralmente. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Torino sia quanto alla responsabilità per la rapina pluriaggravata della sostanza stupefacente e dell'orologio, sia quanto alla rideterminazione della pena e alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse. Ha inoltre condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte ha valorizzato, in particolare, il contenuto delle intercettazioni come riscontro decisivo e ha riaffermato la configurabilità della rapina anche quando la cosa sottratta sia sostanza stupefacente illecitamente detenuta.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.p.

    La violazione della norma, consistente nell'avere sentito come persona informata sui fatti chi avrebbe dovuto essere escusso come indagato, non determina inutilizzabilità nel giudizio abbreviato se la prova non è acquisita in violazione di un divieto probatorio in senso stretto.

  • art. 191 c.p.p.

    L'inutilizzabilità rilevante nel giudizio abbreviato riguarda solo le prove assunte in violazione di divieti probatori o di regole procedimentali espressive di principi costituzionali o sovranazionali.

  • art. 438, comma 6-bis, c.p.p.

    Nel rito abbreviato non sono deducibili tutte le violazioni dell'assunzione della prova, ma solo quelle che integrano una vera inutilizzabilità da divieto probatorio.

  • art. 270 c.p.p.

    I risultati delle intercettazioni sono utilizzabili in procedimenti diversi, nella disciplina ratione temporis applicabile, quando si tratti di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e le intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento del reato.

  • art. 380 c.p.p.

    La rapina pluriaggravata, per il trattamento sanzionatorio previsto nel caso concreto, rientra tra i delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.

  • art. 628 c.p.

    La rapina può avere ad oggetto anche sostanza stupefacente illecitamente detenuta, poiché ciò che rileva è il possesso penalistico del bene sottratto e non la liceità della sua detenzione.

  • art. 192 c.p.p.

    Le dichiarazioni della persona offesa possono essere valorizzate se sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, qui individuati nelle conversazioni intercettate tra i coimputati.

  • art. 649 c.p.p.

    Il ne bis in idem non opera se il diverso procedimento riguarda un fatto distinto, anche se connesso alla medesima sostanza stupefacente, come la successiva cessione e non la rapina.

  • art. 167 c.p.

    Ai fini della revoca della sospensione condizionale rileva la commissione del nuovo reato nel termine di sospensione, non il momento del suo accertamento definitivo.

  • art. 168, primo comma, n. 1), c.p.

    La revoca della sospensione condizionale è obbligatoria e di diritto quando, nel termine di sospensione, il condannato commette un delitto per cui è inflitta pena detentiva.

  • art. 163, primo comma, c.p.

    Il termine di sospensione condizionale decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato, la deduzione di una violazione dell'art. 63 c.p.p. non comporta automaticamente inutilizzabilità della dichiarazione; l'inutilizzabilità è configurabile solo in presenza di una vera violazione di divieto probatorio o di regole procedimentali con copertura costituzionale o sovranazionale.
  • Le intercettazioni captate in un diverso procedimento sono utilizzabili nel processo di destinazione, nel regime previgente dell'art. 270 c.p.p., se il reato per cui si procede rientra tra quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e i risultati sono indispensabili per l'accertamento del fatto.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa non è preclusa dalla parziale falsità o reticenza del suo racconto: il giudice può utilizzare le parti del narrato riscontrate da altri elementi, e la credibilità può essere confermata da riscontri esterni anche autonomamente decisivi.
  • Le conversazioni intercettate tra coimputati, se univoche e coerenti con la dinamica contestata, possono costituire riscontro estrinseco individualizzante e, in concreto, vera e propria prova autosufficiente della responsabilità.
  • La rapina e il furto tutelano il possesso penalistico, inteso come signoria di fatto sulla cosa, anche quando la relazione materiale con il bene sia illecita; pertanto la sottrazione di sostanza stupefacente illecitamente detenuta è giuridicamente configurabile.
  • Il bene oggetto di rapina non diventa res nullius per il solo fatto della sua illecita detenzione da parte della vittima: la tutela penale si estende alla relazione possessoria di fatto, indipendentemente dalla liceità del possesso.
  • Il ne bis in idem sostanziale richiede l'identità del fatto storico e giuridico; non sussiste quando il diverso procedimento riguarda una condotta successiva e autonoma, ancorché collegata alla medesima sostanza stupefacente.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168 c.p. ha natura vincolata e opera di diritto al verificarsi del nuovo delitto commesso nel termine di sospensione, con riferimento alla data della commissione del reato e non a quella del suo accertamento definitivo.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniRapinaSpaccioCause di non punibilitàPena e commisurazioneMisure alternative
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioStupefacentiParte generaleEsecuzione penale
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informaticoRapina propria e impropriaLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaNe bis in idem

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