Cassazione Civile, Ordinanza n. 21908/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2012 e 2013 emessi da un ente locale nei confronti della contribuente, poi impugnati dal coerede che agiva in giudizio nella qualità successoria. In appello il ricorso era stato respinto sul rilievo che il comune avesse applicato le rendite catastali risultanti dagli atti catastali comunicati dalla stessa contribuente tramite dichiarazioni DOCFA del 2011 e del 2013. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo di nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte tributaria regionale non avrebbe considerato che la successiva variazione DOCFA del 2013 aveva corretto errori della precedente denuncia, sicché la rendita catastale utilizzata per il calcolo dell'imposta sarebbe stata errata e non avrebbe dovuto essere applicata dall'ente impositore. Il ricorrente assumeva inoltre che gli avvisi, notificati dopo la DOCFA del 2013, avrebbero dovuto essere calcolati tenendo conto della rettifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha osservato che il comune aveva applicato le rendite catastali inizialmente proposte e conosciute dalla contribuente, e che la successiva variazione catastale del 2013, derivante da denuncia del contribuente, non poteva spiegare efficacia retroattiva per le annualità 2012 e per i primi mesi del 2013. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in materia IMU/ICI, la base imponibile va determinata sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, con efficacia delle variazioni dal periodo successivo, salvo due eccezioni: correzione di errori materiali di fatto riconosciuti dall'ufficio, oppure variazioni conseguenti a modifiche della consistenza o destinazione denunciate dal contribuente, efficaci dalla data della denuncia. Nel caso concreto, non era stata provata la sussistenza di un errore evidente e incontestabile riconosciuto dall'amministrazione, essendosi il ricorrente limitato a richiamare la relazione tecnica allegata alla DOCFA 2013. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La censura è stata prospettata come nullità della sentenza per violazione di norme processuali relative alla motivazione e alla struttura della decisione.
Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per asserita carenza motivazionale.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 5, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato quale base della regola per cui, ai fini della determinazione della base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, si assume la rendita risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto a seguito della soccombenza.
Massime di principio
- In tema di IMU e, più in generale, di prelievi fondati sulla rendita catastale, la base imponibile va determinata sulla rendita vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione; le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti, di regola, dal periodo d'imposta successivo.
- La regola dell'efficacia differita delle variazioni catastali non opera quando la modifica derivi dalla correzione di errori materiali di fatto imputabili all'ufficio e da esso riconosciuti in modo evidente e incontestabile; in tale ipotesi la nuova rendita retroagisce all'originario classamento erroneo.
- Le variazioni catastali conseguenti a modifiche della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dal contribuente hanno efficacia dalla data della denuncia, ma non sono retroattive rispetto a tale comunicazione.
- Chi allega l'erroneità della rendita utilizzata dall'ente impositore deve dimostrare che si tratti di errore di fatto dell'ufficio riconosciuto dall'amministrazione; non è sufficiente richiamare una relazione tecnica o una diversa ricostruzione contenuta nella successiva denuncia DOCFA.
- La semplice notificazione dell'avviso di accertamento dopo la presentazione della DOCFA non basta a far applicare retroattivamente la nuova rendita alle annualità pregresse.
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