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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24051/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre osservato che la declaratoria di inammissibilità impedisce di rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione. La sentenza di merito, che aveva affermato la responsabilità per appropriazione indebita, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato condannato in appello per appropriazione indebita, in relazione alla gestione di un conto corrente condominiale. Secondo l'imputazione, quando rivestiva la carica di amministratore di condominio avrebbe effettuato ingenti prelievi di denaro dal conto intestato al condominio e non avrebbe consegnato al nuovo amministratore la documentazione e le scritture contabili relative alla gestione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) difetto di elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita, con contestazione della motivazione della sentenza d'appello; 2) vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che si trattasse al più di una cattiva gestione e non di atti appropriativi; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., oltre a doglianze sull'aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 61 n. 7 c.p. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già respinte in appello o diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    Il reato di appropriazione indebita si consuma quando l'agente tiene consapevolmente una condotta oggettivamente incompatibile con il diritto del titolare, idonea a manifestare l'interversione del possesso in dominio; non è necessaria una formale richiesta di restituzione del bene da parte della persona offesa.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come il comportamento processuale, la professionalità della condotta e l'entità del danno.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    L'aggravante del danno di rilevante gravità è valutata secondo un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se congruamente motivato; nel caso descritto la Corte ha richiamato la natura progressiva della condotta e il danno complessivo arrecato alla medesima persona offesa.

  • art. 133 c.p.

    La condotta processuale non collaborativa dell'imputato può essere considerata ai fini della valutazione giudiziale della pena e del riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi di appello già disattesi dal giudice di merito, se prive di effettiva specificità critica.
  • Il vizio di travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio secondo criteri diversi da quelli adottati dai giudici di merito.
  • L'appropriazione indebita si consuma quando il possessore compie atti incompatibili con il titolo del possesso e con il diritto del proprietario, anche senza una formale intimazione di restituzione.
  • Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando elementi ritenuti decisivi quali la gravità del fatto, il comportamento processuale e la professionalità della condotta, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.
  • In caso di condotta illecita progressiva riferita alla medesima persona offesa e al medesimo bene giuridico, la valutazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità può riguardare il pregiudizio complessivo derivante dalla somma delle condotte.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'eventuale estinzione del reato per prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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