Cassazione Civile, Ordinanza n. 26736/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiata)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio di copertura di locali sottostanti a due unità immobiliari di cui la ricorrente è usufruttuaria e che sono adibite a garage. La danneggiata ha convenuto il condominio chiedendo l'accertamento della responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. e il risarcimento dei danni materiali (ammaloramento dei soffitti, distacco di calcinacci e altri pregiudizi). Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per i danni al solo locale al piano primo sottostrada, ritenendo che le infiltrazioni provenissero da beni condominiali e anche da una porzione di area formalmente intestata al Comune ma di fatto utilizzata dal condominio. La Corte d'appello ha invece ridotto il risarcimento, escludendo la custodia condominiale sulla porzione catastalmente intestata al Comune. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTU integrativa mostrava che parte dell'area antistante il fabbricato era in realtà condominiale; (2) violazione dell'art. 2051 c.c., assumendo che il condominio avesse un potere materiale e di gestione sull'area, tale da integrare la custodia; (3) violazione dell'art. 2055 c.c., perché il condominio avrebbe dovuto rispondere solidalmente dell'intero danno, salvo regresso verso il Comune eventualmente corresponsabile. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non decisiva la discrepanza catastale indicata dalla CTU, ma ha accolto il secondo e il terzo, censurando la Corte territoriale per non aver accertato il potere materiale ed effettivo del condominio sull'area e per aver ridotto il risarcimento senza verificare se il danno fosse unico e, quindi, soggetto a solidarietà passiva ex art. 2055 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e ha accolto il secondo e il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché accerti se sull'area in questione il condominio esercitasse un potere materiale ed effettivo, anche concorrente con il proprietario formale, e se il danno fosse unico o derivasse da autonome sequenze causali. La Corte del rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda risarcitoria da illecito aquiliano, ma la decisione si concentra soprattutto sulla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
la custodia non coincide con la sola proprietà formale del bene; occorre verificare se il convenuto eserciti un potere materiale ed effettivo sulla cosa, anche eventualmente in via concorrente con il titolare formale, con conseguente responsabilità per i danni cagionati dalla cosa custodita.
se il fatto dannoso è unico ed è imputabile a più soggetti, ciascuno risponde in solido dell'intero danno verso il danneggiato, anche in assenza di un'azione comune o concordata; la ripartizione interna tra corresponsabili rileva sul piano del regresso.
richiamato in relazione al possibile regresso tra corresponsabili una volta accertata la solidarietà verso il danneggiato.
evocato per escludere l'interesse del condominio a ottenere una riduzione del danno nei confronti del danneggiato, ove il danno sia unico e permanga la responsabilità solidale per l'intero.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato però ritenuto infondato perché il fatto valorizzato non aveva decisività univoca.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge relative agli artt. 2051 e 2055 c.c.
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia va individuata in base al potere materiale ed effettivo sulla cosa, non al solo dato formale della proprietà; il giudice deve verificare se il convenuto abbia concretamente il governo della cosa e la possibilità di intervenire su di essa.
- La discrepanza tra consistenza catastale e consistenza effettiva di un'area non è, di per sé, prova decisiva della proprietà o della custodia in capo al soggetto che la utilizza; le risultanze catastali hanno valore sussidiario e richiedono ulteriori riscontri.
- In presenza di un danno unico causalmente riconducibile a più soggetti, opera la solidarietà passiva ex art. 2055 c.c., con facoltà per il danneggiato di agire per l'intero contro uno solo dei corresponsabili, restando impregiudicato il regresso interno.
- La riduzione del risarcimento verso il danneggiato non è legittima se il giudice non ha prima accertato se le condotte o le fonti del danno abbiano prodotto un unico evento dannoso oppure danni autonomamente identificabili.
- Il solo fatto che un bene sia di proprietà di un terzo non esclude la custodia di chi ne abbia l'uso e il governo concreto, anche se tale uso sia esclusivo o comunque funzionale alle esigenze della collettività che lo gestisce.
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