Cassazione Penale, Ordinanza n. 18487/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura mirava a ottenere una rilettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi confermato la condanna e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali oltre al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per minaccia. L'unico motivo dedotto lamentava un vizio motivazionale, sostenendo che la valutazione del materiale probatorio fosse erronea, in particolare con riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da una teste, e chiedeva in sostanza una diversa lettura degli elementi di fatto acquisiti.
Norme richiamate
Il reato oggetto del giudizio è la minaccia; la sentenza non affronta il merito della fattispecie, ma presuppone la conferma della responsabilità già affermata nei gradi di merito.
Il ricorso fondato sul vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia логicamente e giuridicamente coerente e dia conto delle ragioni della decisione.
- Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ponderazione delle dichiarazioni della persona offesa o dei testimoni.
- Quando il ricorso è inammissibile perché volto a contestare il merito della valutazione probatoria, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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