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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15986/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo del fallimento di un credito residuo derivante da un contratto di leasing finanziario stipulato per un'imbarcazione da diporto. Il Tribunale aveva qualificato il rapporto come leasing traslativo, ritenendo applicabile in via analogica l'art. 1526 c.c. e, quindi, lo scioglimento del contratto con travolgimento delle prestazioni già eseguite, salvo equo compenso al concedente. Tuttavia aveva dichiarato inammissibile la domanda di equo compenso perché formulata solo in sede di opposizione allo stato passivo. La concedente ricorre in Cassazione con due motivi: 1) deduce la violazione dell'art. 1, commi 136-140, L. 124/2017, sostenendo che la legge avrebbe superato la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e reso inapplicabile l'analogia con l'art. 1526 c.c.; 2) deduce la violazione dell'art. 56 l.fall. e dell'art. 1526 c.c., sostenendo che l'eccezione/domanda di compensazione relativa all'equo compenso non fosse nuova, essendo stata preannunciata in sede di verifica del passivo, e che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non operino le preclusioni dell'art. 345 c.p.c.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della locazione finanziaria introdotta dalla L. 124/2017 non ha efficacia retroattiva e si applica solo ai contratti in cui, alla sua entrata in vigore, non si siano ancora verificati i presupposti della risoluzione per inadempimento. Per i contratti già risolti prima dell'entrata in vigore della legge resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. solo al secondo. Nel caso concreto, il contratto era stato risolto nel 2009, mentre il fallimento è intervenuto nel 2013 e la nuova legge è del 2017; inoltre il Tribunale aveva accertato che si trattava di leasing traslativo, con canoni complessivamente pari al prezzo del bene più rendimento e prezzo di opzione inferiore al valore residuo. Quanto al secondo motivo, la Corte conferma l'inammissibilità della domanda di equo compenso perché proposta per la prima volta in opposizione allo stato passivo, ricordando il principio di immutabilità della domanda nel rito di opposizione e la necessità, per insinuare al passivo crediti da equo compenso e danni ex art. 1526 c.c., di una domanda specifica e completa di tutte le indicazioni richieste dall'art. 93, comma 3, l.fall., ivi compresa la quantificazione del credito.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 136-140, L. 4 agosto 2017, n. 124

    ha tipizzato in modo unitario la locazione finanziaria, ma senza efficacia retroattiva; si applica ai contratti in cui i presupposti della risoluzione non si siano ancora verificati alla sua entrata in vigore

  • art. 72-quater l.fall.

    norma eccezionale e endoconcorsuale, applicabile al leasing ancora pendente al momento del fallimento; non estensibile analogicamente ai contratti già risolti

  • art. 1526 c.c.

    continua ad applicarsi, in via analogica, al leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della L. 124/2017, con travolgimento delle prestazioni eseguite e possibilità di equo compenso al concedente

  • art. 56 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la compensazione, ma non consente di superare il divieto di domande nuove nel giudizio di opposizione allo stato passivo

  • art. 93, terzo comma, l.fall.

    la domanda di insinuazione dei crediti per equo compenso e risarcimento danni deve contenere specifiche indicazioni e una precisa quantificazione del credito

  • art. 345 c.p.c.

    non è la norma decisiva: nel giudizio di opposizione allo stato passivo opera comunque il principio di immutabilità della domanda, che esclude domande nuove o sostanziali modifiche

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dalla L. 124/2017 sulla locazione finanziaria non ha effetti retroattivi e non si applica ai contratti già risolti per inadempimento prima della sua entrata in vigore.
  • Per i leasing risolti anteriormente alla nuova disciplina, resta applicabile la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; solo al leasing traslativo si estende in via analogica l'art. 1526 c.c.
  • L'art. 72-quater l.fall. ha natura eccezionale e endoconcorsuale: presuppone un contratto di leasing ancora pendente al momento del fallimento e non può essere utilizzato per contratti già sciolti.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammesse domande nuove né modificazioni sostanziali della domanda originaria, per effetto della natura impugnatoria del rito e del principio di immutabilità della domanda.
  • Il concedente che intenda insinuare al passivo l'equo compenso e il risarcimento del danno ex art. 1526 c.c. deve formulare una domanda specifica e completa, con adeguata allegazione e quantificazione del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingTransazioneRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

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