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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02078/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2008, fondato sul cosiddetto redditometro e sulla disponibilità di vari beni indice (due autovetture, un furgone, due immobili e undici cavalli da equitazione). La commissione tributaria provinciale e poi la CTR hanno ritenuto che i redditi dichiarati e una somma percepita a titolo di TFR non fossero sufficienti a giustificare le spese di mantenimento dei beni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto il possesso di undici cavalli anziché quattro e, più in generale, avesse male valutato le prove; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che il possesso dei beni indice costituirebbe solo una presunzione semplice e che l’Ufficio avrebbe dovuto corroborarla con ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, insussistenti nel caso concreto; 3) violazione dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, perché le sanzioni sarebbero state irrogate senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non indicava correttamente un fatto storico decisivo omesso, non rispettava i requisiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ed era comunque precluso dalla doppia conforme; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nel sistema del redditometro l’Amministrazione può fondare l’accertamento sulla disponibilità dei beni indice secondo una presunzione legale relativa e che grava sul contribuente l’onere di provare, con idonea documentazione, la provenienza non reddituale o comunque la non riferibilità al reddito imponibile delle somme necessarie; ha giudicato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché quando le sanzioni sono irrogate contestualmente all’avviso di accertamento la motivazione può essere per relationem alla pretesa fiscale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del contribuente alle spese di lite e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto oggetto di discussione

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non consente una revisione generale del materiale istruttorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve essere corredato degli elementi necessari a consentire il controllo del vizio denunciato.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Nel testo ratione temporis applicabile, l’accertamento sintetico può fondarsi sulla disponibilità di beni e servizi indice di capacità contributiva e sulla spesa per incrementi patrimoniali; la presunzione opera come presunzione legale relativa e il contribuente ha l’onere della prova contraria documentale.

  • d.m. 10 settembre 1992

    Richiamato come fonte degli indici di capacità contributiva del redditometro.

  • d.m. 19 novembre 1992

    Richiamato come fonte degli ulteriori indici di capacità contributiva del redditometro.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    La motivazione dell’atto di contestazione è necessaria a pena di nullità quando le sanzioni sono irrogate con atto separato; se invece sono contestuali all’avviso di accertamento, la motivazione può essere per relationem alla pretesa fiscale.

  • art. 17 d.lgs. n. 472/1997

    Le sanzioni irrogate contestualmente all’accertamento si intendono motivate per relationem alla contestazione fiscale definita nei suoi elementi essenziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono stati rilevati i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione specifica del fatto storico trascurato, del dato da cui risulta, della sua discussione in causa e della sua decisività; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle prove.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni.
  • Nel redditometro, la disponibilità di beni e servizi indice integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: l’Ufficio non deve aggiungere ulteriori presunzioni semplici, mentre il contribuente deve fornire prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle risorse utilizzate o dell’insussistenza, totale o parziale, del maggior reddito presunto.
  • La prova contraria al reddito sintetico non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori disponibilità economiche, ma deve essere ancorata a circostanze documentate che rendano plausibile la loro effettiva utilizzazione o idoneità a coprire le spese contestate.
  • Le sanzioni tributarie irrogate contestualmente all’avviso di accertamento sono motivate per relationem alla pretesa fiscale, purché quest’ultima sia definita nei suoi elementi essenziali; la motivazione analitica è invece necessaria quando la sanzione è irrogata con atto separato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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