Cassazione Civile, Ordinanza n. 26279/2025 del 27/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di intimazione relativi al pagamento di tasse automobilistiche per più annualità (1997/1999, 2000, 2003 e 2004), emessi dall’agente della riscossione nell’interesse della Regione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello del contribuente, ritenendo legittima la pretesa limitatamente a una cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la Regione ha depositato controricorso, sviluppandolo però come ricorso incidentale autonomo con i medesimi motivi. In Cassazione si è posto, in via preliminare, il tema della validità della rappresentanza processuale dell’Agenzia davanti alla Corte di cassazione, avendo essa conferito procura a un avvocato del libero foro invece che all’Avvocatura dello Stato, e quello della tempestività del ricorso incidentale della Regione, notificato oltre il termine lungo di impugnazione. La Corte ha rilevato che non risultavano allegati o documentati i presupposti eccezionali che consentono all’ente di farsi assistere da un difensore diverso dall’Avvocatura in sede di legittimità; quanto al ricorso della Regione, lo ha qualificato come autonomo e lo ha ritenuto tardivo, escludendo l’applicazione della sospensione dei termini invocata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per invalidità della procura conferita a un difensore del libero foro in assenza dei presupposti che consentono deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della Regione Calabria, qualificato come ricorso incidentale autonomo, perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione, senza poter beneficiare della sospensione dei termini richiamata. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente è rimasto intimato. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016
"ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato"
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è normalmente soggetta al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, salvo ipotesi di conflitto o altri casi previsti su base convenzionale.
art. 43 r.d. n. 1611/1933
La deroga al patrocinio dell’Avvocatura richiede un’apposita motivata delibera dell’ente; in mancanza, la procura a un difensore del libero foro è invalida.
Protocollo 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato
Il patrocinio dell’Agenzia davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all’Avvocatura, salvo conflitto o indisponibilità ad assumere la difesa.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
La sospensione dei termini di impugnazione opera solo per i termini che scadono nel periodo indicato dalla norma; non si applica quando la scadenza naturale è anteriore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti, è dovuto il versamento di una somma pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la validità della procura alle liti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dipende dal rispetto del regime legale e convenzionale che attribuisce il patrocinio all’Avvocatura dello Stato; la difesa con avvocato del libero foro è ammissibile solo in presenza dei presupposti eccezionali previsti dalla legge o dalla convenzione, che devono risultare allegati e documentati.
- Se manca la prova dei presupposti che consentono all’ente di derogare al patrocinio dell’Avvocatura, la procura speciale rilasciata al difensore del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione è inammissibile.
- Un controricorso che, per contenuto e finalità, miri autonomamente alla cassazione della decisione impugnata deve essere trattato come ricorso incidentale autonomo e non come mera difesa, con conseguente applicazione del relativo regime di tempestività.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione si applica solo alle impugnazioni il cui termine scada nel periodo espressamente previsto dalla norma; non può essere invocata per riaprire termini già scaduti prima del periodo di sospensione.
- In caso di inammissibilità dell’impugnazione dell’ente patrocinato in violazione delle regole di rappresentanza, può trovare applicazione l’obbligo del raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti normativi.
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