Cassazione Civile, Ordinanza n. 26281/2025 del 27/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l’anno 2011. Nel giudizio tributario l’ente impositore era intervenuto volontariamente, e il contribuente aveva contestato in cassazione: 1) la legittimità dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate, assumendo che l’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 lo consentirebbe solo a favore del destinatario dell’atto e non dell’ente impositore, e che comunque l’Agenzia non avrebbe subito alcun pregiudizio; 2) la mancata notifica dell’atto di intervento a tutte le parti costituite, ritenuta violazione dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 e vizio motivazionale; 3) la condanna alle spese del grado di appello in favore di soggetti non costituiti, denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi, richiamando il principio per cui nel giudizio tributario promosso contro il concessionario della riscossione è ammissibile l’intervento adesivo autonomo dell’ente impositore, quale parte del rapporto tributario controverso, perché titolare di un interesse giuridico a prevenire gli effetti riflessi del giudicato sulla propria sfera giuridica. Ha inoltre ritenuto che la mancata notifica dell’atto di intervento a tutte le parti, pur costituendo una violazione formale dell’art. 14, comma 5, non fosse stata accompagnata dalla deduzione di un concreto pregiudizio al contraddittorio o alla difesa, con conseguente carenza di interesse alla censura. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che non possono essere liquidate spese di appello a favore di parti non costituite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte ha dichiarato che nulla è dovuto a favore delle appellate a titolo di spese del giudizio di appello. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per il parziale accoglimento.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
È stato richiamato per denunciare la violazione di norme sostanziali e processuali relative all’intervento dell’ente impositore e alla liquidazione delle spese.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
La censura sulla mancata notifica dell’atto di intervento è stata riqualificata come vizio processuale, ma poi respinta per difetto di interesse concreto.
art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
Il ricorrente lo ha invocato per lamentare omesso esame della questione della notifica dell’atto di intervento.
Il comma 3 consente l’intervento volontario non solo ai destinatari dell’atto impugnato, ma anche alle parti del rapporto tributario controverso; il comma 5 impone la notifica dell’atto di intervento a tutte le parti costituite, ma la sua inosservanza non comporta automaticamente la cassazione se non incide sul contraddittorio o sulla difesa.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione dell’ente impositore e ai rapporti con il concessionario della riscossione.
È menzionato quale disciplina applicabile in via residuale al processo tributario tramite il rinvio dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Viene richiamato come norma di rinvio al codice di procedura civile per quanto non espressamente disciplinato dal processo tributario.
Le spese processuali non possono essere liquidate in favore di soggetti non costituiti nel grado di giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario promosso contro il concessionario della riscossione è ammissibile l’intervento adesivo autonomo dell’ente impositore, poiché esso è parte del rapporto tributario controverso e titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla difesa della pretesa fiscale.
- L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 va interpretato in modo non restrittivo: l’intervento volontario non è riservato ai soli destinatari dell’atto impugnato, ma si estende alle parti del rapporto tributario su cui incide la decisione.
- La violazione dell’obbligo di notificare l’atto di intervento a tutte le parti costituite non determina automaticamente nullità rilevante in cassazione se la parte non deduce e dimostra un concreto pregiudizio al contraddittorio o al diritto di difesa.
- Le spese del giudizio non possono essere poste a carico o liquidate a favore di soggetti che non risultino costituiti nel grado in cui le spese vengono regolate.
- Quando il vizio denunciato riguarda esclusivamente una regola formale del procedimento, la censura può essere respinta per carenza di interesse se non viene allegato un effettivo nocumento processuale.
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