Cassazione Civile, Ordinanza n. 26280/2025 del 27/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ufficio giudiziario)
La controversia
La controversia riguarda un invito di pagamento del contributo unificato emesso dall'ufficio di segreteria di un tribunale amministrativo per un giudizio da esso trattato. La società destinataria dell'invito aveva proposto opposizione e poi appello, sostenendo: 1) che la trattazione dell'udienza in periodo COVID avesse compresso il diritto di difesa, perché il difensore aveva chiesto il rinvio per timore del contagio; 2) che la notificazione dell'invito fosse nulla o comunque irregolare, poiché effettuata via PEC in formato pdf senza firma digitale e non secondo le forme dell'art. 137 c.p.c.; 3) che fosse illegittima l'applicazione delle sanzioni ex Statuto del contribuente, in ragione di una prassi amministrativa di tollerare il pagamento ritardato e del conseguente affidamento del contribuente; 4) che la liquidazione delle spese fosse eccessiva rispetto al valore della lite e che, inoltre, l'amministrazione non potesse ottenere compensi se difesa da propri funzionari. La CTR aveva respinto l'appello. In cassazione la società ha riproposto quattro motivi, mentre le amministrazioni resistenti hanno svolto controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, affermando che nei giudizi relativi agli atti di riscossione del contributo unificato legittimato passivo è l'ufficio giudiziario che ha emesso l'invito, ossia la cancelleria o segreteria competente. Nel merito ha respinto integralmente il ricorso principale perché tutti i motivi sono stati ritenuti infondati: la mancata partecipazione all'udienza per timore soggettivo del difensore non integra violazione del contraddittorio; la notifica via PEC era valida e la firma digitale CAdES/PAdES è equivalente; l'affidamento non può fondarsi su una prassi contra legem di pagamento tardivo del tributo; la liquidazione delle spese era compresa nei parametri tabellari e non censurabile in cassazione. Non essendovi accoglimento del ricorso principale, la Corte non ha esaminato il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, ha applicato la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 248 d.P.R. n. 115/2002
l'invito al pagamento del contributo unificato è atto emesso dall'ufficio giudiziario competente e la relativa impugnazione va riferita a tale ufficio
art. 247 d.P.R. n. 115/2002
Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato
individua la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario come soggetto processualmente legittimato sul lato passivo
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/2002
Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato
conferma la legittimazione passiva della cancelleria o segreteria e l'esclusione di altri soggetti
art. 16-bis d.P.R. n. 115/2002
è richiamato quale norma che rinvia all'art. 71 d.P.R. n. 131/1986 per le sanzioni da omesso pagamento
art. 71 d.P.R. n. 131/1986
richiamato come base del sistema sanzionatorio applicabile per il mancato pagamento del tributo
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 10 L. n. 212/2000
la tutela dell'affidamento opera solo in presenza di comportamento dell'amministrazione apparentemente legittimo e coerente, buona fede del contribuente e circostanze specifiche; non copre condotte contra legem come il pagamento tardivo del tributo
art. 137 c.p.c.
la Corte esclude che la notificazione dell'invito debba avvenire necessariamente con le forme sostenute dalla ricorrente, essendo valida la notifica via PEC al domiciliatario
artt. 16 e 248 d.P.R. n. 115/2002
il combinato disposto giustifica la notifica dell'invito al difensore domiciliatario tramite PEC
art. 96, terzo comma, c.p.c.
consente la condanna equitativa per lite temeraria/abuso del processo quando le censure sono manifestamente infondate e proposte senza normale diligenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso quando ne ricorrono i presupposti
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo al contributo unificato, la legittimazione passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'invito al pagamento; la chiamata in giudizio dei Ministeri non è corretta salvo diversa previsione normativa espressa.
- La partecipazione all'udienza non può essere differita per la sola scelta soggettiva del difensore fondata su una generica apprensione sanitaria, se non vi è un oggettivo impedimento che incida realmente sul diritto di difesa.
- La notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato eseguita via PEC al difensore domiciliatario è valida se conforme al sistema normativo di riferimento; le firme digitali CAdES e PAdES sono considerate equivalenti.
- L'affidamento tutelabile ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del contribuente presuppone un comportamento dell'amministrazione apparente e coerente con la legge, oltre alla buona fede del contribuente; non può essere invocato per legittimare prassi amministrative contra legem, come il ritardo nel pagamento di un tributo.
- La liquidazione delle spese di lite entro i parametri minimi e massimi non è sindacabile in cassazione se il giudice si è mosso nella forbice tabellare; l'amministrazione può ottenere la rifusione delle spese anche se assistita da propri funzionari, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- La proposizione di censure manifestamente infondate, in contrasto con il diritto vivente e senza un serio sforzo argomentativo, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26272/2025 del 27/09/2025
- ordinanza_civile · 27 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26273/2025 del 27/09/2025
- ordinanza_civile · 27 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26279/2025 del 27/09/2025
- ordinanza_civile · 27 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26281/2025 del 27/09/2025
- ordinanza_civile · 27 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26282/2025 del 27/09/2025
- ordinanza_civile · 26 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26202/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →